Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30196/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta, proposta da un detenuto ai sensi dell'art. 30 ord. pen., di essere autorizzato a recarsi a visitare la madre inferma. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza e il Tribunale di sorveglianza di Milano, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego, ritenendo che la documentazione sanitaria non dimostrasse un imminente pericolo di vita né un evento familiare di particolare gravità, qualificando inoltre la richiesta come non riconducibile al permesso di necessità e valorizzando il profilo di pericolosità sociale del detenuto e il possibile allarme derivante dal suo rientro nel territorio di provenienza. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: ha contestato che non fosse stato considerato l'aggravamento delle condizioni della madre, affetta da più patologie, allettata e bisognosa di assistenza continua, e ha sostenuto che anche una patologia cronica può integrare un evento familiare di particolare gravità. Ha inoltre censurato il giudizio di pericolosità, contestando sia l'attribuzione al medesimo di condotte o aggravanti mafiose non più attuali o non correttamente rappresentate, sia il rilievo assegnato all'asserita influenza del clan sul territorio, osservando che il beneficio richiesto non può essere negato sulla base della sola pericolosità personale. La procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. Ha affermato che l'art. 30 ord. pen., sia nel caso di imminente pericolo di vita sia in quello di eventi familiari di particolare gravità, è espressione del principio di umanità della pena. Ha quindi precisato che la nozione di evento familiare di particolare gravità non è incompatibile con una condizione grave, cronica o stabilizzata, purché la vicenda assuma concreta rilevanza nella vita familiare del detenuto e renda non surrogabile il contatto personale. La Corte ha escluso che l'eccezionalità del permesso coincida con l'assoluta unicità o irripetibilità del fatto e ha ritenuto illegittimo un automatismo preclusivo fondato sulla stabilità della patologia. Ha inoltre ribadito che la pericolosità del detenuto è estranea alla valutazione dei presupposti del beneficio e può incidere soltanto sulle modalità esecutive del permesso, non sul suo an o. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda attenendosi a tali criteri, valutando in concreto la gravità della situazione familiare, l'intensità del legame affettivo, l'effettiva praticabilità di strumenti alternativi e il tempo trascorso dall'ultimo contatto, senza fondare il diniego sulla sola pericolosità personale.

Norme richiamate

  • art. 30 ord. pen.

    nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente...; analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità

    La norma disciplina due ipotesi distinte ma accomunate dalla finalità di tutelare l'umanità del trattamento penitenziario; l'evento familiare di particolare gravità può anche consistere in una situazione cronica o stabilizzata, purché non ordinaria e non surrogabile, valutata in concreto.

  • art. 27 Cost.

    Costituisce il fondamento costituzionale del principio di umanità della pena cui deve ispirarsi anche la disciplina dei permessi di necessità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.

    È il parametro di ricorso dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica.

  • art. 21-ter ord. pen.

    Richiamato in via sistematica per rafforzare l'idea che, quando vi sia un'esigenza familiare grave, la valutazione deve essere concreta e caso per caso, senza automatismi preclusivi.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. è istituto eccezionale, ma l'eccezionalità non coincide con la novità o irripetibilità assoluta dell'evento familiare: può rilevare anche una situazione grave, cronica o stabilizzata, se concretamente idonea a incidere in modo significativo sulla vita familiare del detenuto.
  • L'evento familiare di particolare gravità va apprezzato in concreto, senza automatismi esclusivi fondati sulla sola stabilità della patologia del congiunto, verificando se il contatto personale sia realmente necessario e non surrogabile da strumenti alternativi.
  • Ai fini della concessione del permesso di necessità occorre valutare l'intensità effettiva del legame affettivo, la concreta utilità e idoneità di colloqui telefonici o videocolloqui, il tempo trascorso dall'ultimo contatto e l'eventuale reiterazione, senza fissare periodicità predeterminate.
  • La pericolosità sociale del detenuto non integra un presupposto ostativo alla concessione del permesso di necessità: può incidere solo sulle modalità di esecuzione e sulle cautele del beneficio, non sulla verifica dei requisiti di legge.
  • Il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei rapporti familiari deve restare individualizzato e rispettoso del principio di umanità della pena, che costituisce la ratio dell'art. 30 ord. pen.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.