Sentenza n. 13868/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per quanto di ragione, della graduatoria di merito non nazionale del 26.11.2025 pubblicata il 27.112025 distinta per Regioni e dell’elenco dei vincitori del concorso relativi alla Regione Sicilia, per “l’assunzione a tempi indeterminato di complessive 2700 unità per l’area dei funzionari famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 165 unità per la Direzione regionale Sicilia (codice concorso 2700TRIB)” (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025), lesiva nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017 e dalla lex specialis; ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso, come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria di merito non nazionale e dell’elenco dei vincitori distinta per regione e dell’elenco dei vincitori del con-corso de quo relativi alla Regione Sicilia come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove esistenti, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco vincitori del suindicato concorso relativi alla Regione Sicilia, lesivi nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017; - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia delle Entrate in data 27.11.2025 con cui l’amministrazione ha reso note le graduatorie e gli elenchi dei vincitori relativi alle Regione Sicilia; - del bando di concorso nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente e in specie nell’art. 3.6 e art. 8; -ove esistenti dei verbali con cui sono state approvate le graduatorie dei vinci-tori del concorso de quo; - degli atti e verbali della commissione di esami; - ove esistente, del provvedimento di assunzione dei vincitori del concorso de quo; - dell’esito di concorso per come visualizzabile all’interno dell’area personale della ricorrente recante il collocamento del ricorrente alla posizione; -della nota della Agenzia delle Entrate - Direzione centrale risorse umane del 15.10.25, a mezzo della quale viene comunicato che la ricorrente non potrà beneficare della riserva; - della nota di riscontro del 22.12.2025 all’accesso agli atti se ritenuta lesiva; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali o successivi riserva di motivi aggiunti, ivi compresi le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti; - della nota di rigetto dell’istanza di revisione, ove frattanto emessa e trasmessa; - degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link L’Agenzia – Bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari con profilo giuridico-tributario – Agenzia delle Entrate nonché al link diretto al portale InPA Agenzia delle Entrate – Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali Nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso; con la ricomprensione nella graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, nella posizione e nel punteggio legittimamente spettante e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione della sede e alla stipula del contratto di lavo-ro, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfa-cimento della pretesa de qua, con tutti gli effetti consequenziali sull’eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire medio tempore e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal provvedimento di assunzione dei vincitori, Il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e /o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.4.2026: della nota “AGEDRSIC_7005_2026_1023” trasmessa a mezzo p.e.c. in data 9.2.2026 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Settore Gestione Risorse – Ufficio risorse umane, di reiezione dell’istanza di revisione proposta dalla dott.ssa Lazzarotto in data 14.1.2026, integrata con pec del 2.2.2026 nonché contro i provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura concorsuale per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui non riconoscono la riserva dei posti spettante per il Servizio Civile Nazionale, nonché il successivo diniego dell'istanza di revisione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale e gli atti della procedura selettiva indetta dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, chiedendo il riconoscimento della riserva dei posti prevista dall'art. 18 d.lgs. n. 40/2017 e dalla lex specialis, l'inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti, l'assegnazione della sede e la stipula del contratto, anche mediante risarcimento in forma specifica. Ha dedotto di essere titolare del requisito di riserva, ma di avere omesso, per mero errore materiale nella compilazione della domanda, di selezionare l'apposita voce relativa al possesso della riserva. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota con cui l'Agenzia delle Entrate ha respinto l'istanza di revisione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di interesse, evidenziando che la quota di posti riservata risultava già integralmente coperta da candidati riservatari collocati in posizione migliore. Nel merito, la controversia riguardava la possibilità di regolarizzare, mediante soccorso istruttorio, l'omessa dichiarazione della riserva nella domanda di partecipazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendo dimostrato che la ricorrente non avrebbe comunque potuto beneficiare della riserva, anche se avesse correttamente selezionato la relativa voce nella domanda, poiché la quota riservata era già satura per effetto della migliore collocazione in graduatoria di altri candidati riservatari. Mancava quindi la prova di resistenza, intesa come dimostrazione del sicuro conseguimento dell'utilità perseguita o, comunque, di una concreta possibilità di ottenere il bene della vita. Il TAR ha inoltre ritenuto il ricorso infondato nel merito: il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare l'omissione derivante da un evidente errore del candidato nella compilazione della domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità, particolarmente rilevante nei concorsi di massa per garantire la par condicio e la celerità della procedura. Le spese sono state compensate in ragione delle precisazioni fornite dall'amministrazione nel corso del giudizio sulla quota dei beneficiari della riserva.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 40/2017
La disposizione è richiamata quale fonte della riserva dei posti spettante ai candidati in possesso del requisito relativo al Servizio Civile Nazionale.
art. 7, comma 7, d.P.R. 487/1994
Richiamato nell'oggetto degli atti impugnati con riferimento all'eventuale espletamento della prova asincrona e alla conseguente formazione delle graduatorie.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda di risarcimento in forma specifica, diretta alla rettifica della posizione e all'inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- L'interesse ad agire avverso una graduatoria concorsuale richiede il superamento della prova di resistenza: il candidato deve dimostrare il sicuro conseguimento dell'utilità perseguita o almeno una concreta possibilità di ottenerla, non una mera maggiore probabilità; l'interesse manca quando la quota riservata risulta già integralmente coperta da candidati riservatari meglio collocati.
- Lo scorrimento eventuale della graduatoria non è, di per sé, sufficiente a fondare un interesse concreto e attuale all'impugnazione da parte del candidato che, al momento della proposizione del ricorso, non occupi una posizione potenzialmente utile in caso di accoglimento.
- Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per sanare l'omessa indicazione, nella domanda di concorso, di un requisito o titolo rilevante quando l'omissione dipenda da un evidente errore di compilazione imputabile al candidato.
- Nei concorsi di massa il principio di autoresponsabilità impone a ciascun candidato di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della domanda, quando tali errori possano incidere sulla posizione degli altri concorrenti; ciò tutela la par condicio e la celerità della procedura.
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