Cassazione Penale, Sentenza n. 21651/2022 del 03/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che gli aveva applicato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell'ambito di un procedimento per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (contestato in concorso con Santo D'Agostino). L'impugnazione lamentava violazione di legge con riferimento all'art. 353-bis cod. pen. sul presupposto che gli affidamenti contestati fossero stati effettuati con affidamenti diretti al di fuori di qualsiasi procedura comparativa e senza alcun atto equipollente al bando di gara; deduceva inoltre vizio di motivazione circa l'assenza del bando o di atti equivalenti.
La decisione
Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'ordinanza cautelare impugnata era stata revocata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla nozione di carenza d'interesse sopraggiunta e ha precisato che, per tale motivo, non si applica il principio della soccombenza; conseguentemente non è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 353-bis cod. pen.
Riferimento normativo invocato dal ricorrente in relazione alla tutela penale connessa a condotte che alterano le procedure di scelta del contraente; nella sentenza è citato come parametro di legittimità delle accuse mosse ma non è stato esaminato nel merito a causa della sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma che ha consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare (esame degli atti senza udienza), richiamata per la modalità di trattazione del ricorso.
art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore norma eccezionale richiamata insieme alla precedente per il regime procedurale che ha permesso la trattazione in forma cartolare.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj, Rv. 251694)
Giurisprudenza di legittimità che definisce la nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta" nelle impugnazioni: l'interesse all'impugnazione viene a mancare quando, prima della decisione, la situazione di fatto o di diritto muta in modo da assorbire la finalità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se la misura cautelare o l'atto impugnato viene revocato prima della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il rigetto per carenza d'interesse impedisce l'esame del merito.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente applicazione del principio di soccombenza e quindi di regola non comporta condanna alle spese processuali.
- Nel contestare misure interdittive collegate a presunte irregolarità negli affidamenti pubblici, è importante documentare sia la violazione della norma penale richiamata sia l'assenza di atti equipollenti al bando (per dimostrare l'illegittimità dell'affidamento diretto).
- Le impugnazioni trattate in forma cartolare seguono regole procedurali speciali: occorre curare la documentazione scritta e le memorie depositate perché non si terranno, di norma, udienze pubbliche per integrazioni orali.
- Per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, chi impugna deve valutare tempestivamente l'evoluzione del procedimento (es. revoca della misura) e, se utile, chiedere provvedimenti dichiarativi o cautelari alternativi che mantengano l'interesse all'impugnazione.
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