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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 66/2019 ACCERTAMENTO - INDAGINI BANCARIE - presunzione di disponibilità di maggior reddito - applicabilità nei confronti di soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su versamenti bancari ritenuti ingiustificati e quindi presuntivamente riconducibili a maggior reddito. Ha contestato la riferibilità a sé delle operazioni, sostenendo che fossero eventualmente riconducibili alla G. S.r.l. o ad altri soggetti, l'inapplicabilità della presunzione bancaria in assenza di attività d'impresa o di lavoro autonomo, il difetto di motivazione dell'avviso e la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento. Ha stabilito che la presunzione relativa prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 per i versamenti bancari si applica alla generalità dei contribuenti e comporta l'inversione dell'onere della prova. Il contribuente non ha fornito una prova analitica e convincente dell'irrilevanza reddituale dei versamenti né della loro riferibilità alla società. Sono state inoltre respinte le censure relative all'autorizzazione delle indagini bancarie e alla motivazione dell'atto. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    Presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dai versamenti sui conti bancari.

    I versamenti bancari possono essere considerati ricavi o redditi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri analiticamente che sono già stati tassati o che sono fiscalmente irrilevanti. La presunzione riguarda tutti i contribuenti; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione sui prelevamenti resta invece limitata ai titolari di reddito d'impresa.

  • Art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e rinvia all'art. 32, comma 1, n. 2.

    Il rinvio conferma l'applicabilità della presunzione bancaria sui versamenti anche ai contribuenti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi.

  • Art. 32, n. 7, D.P.R. n. 600/1973

    Autorizza l'Ufficio a svolgere indagini finanziarie e ad acquisire dati, notizie e documenti relativi ai conti bancari.

    Le indagini possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi quando esistano elementi che li colleghino al reddito del contribuente.

  • Art. 51 D.P.R. n. 633/1972

    Prevede poteri di indagine finanziaria nell'ambito dell'accertamento IVA.

    Costituisce la base normativa per l'acquisizione di informazioni bancarie rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale.

  • Art. 21-octies L. n. 241/1990

    L'annullabilità del provvedimento amministrativo richiede, nei casi previsti, un concreto pregiudizio.

    La mera mancanza dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio.

  • Art. 52 D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina l'appello nel processo tributario.

    È la norma processuale sulla quale è stato proposto l'appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

Massime di principio

  • I versamenti sui conti correnti possono fondare un accertamento presuntivo anche nei confronti di privati, pensionati o altri soggetti che non svolgono attività d'impresa o lavoro autonomo.
  • La presunzione è relativa: il contribuente può superarla, ma deve fornire una giustificazione specifica, analitica e documentata per ciascun movimento o per gruppi omogenei di operazioni.
  • Non è sufficiente affermare che le somme appartengono a una società, a familiari o ad altri soggetti: occorre dimostrare il collegamento con documentazione contabile, contratti, causali e registrazioni coerenti.
  • La riferibilità delle operazioni al contribuente può essere desunta dalla titolarità o disponibilità del conto; spetta quindi al contribuente dimostrare concretamente l'estraneità dei movimenti.
  • La presunzione sui prelevamenti non è generalizzabile a tutti i contribuenti, mentre quella sui versamenti mantiene portata generale.
  • La contestazione della motivazione dell'avviso è normalmente infondata se l'atto consente di comprendere i movimenti contestati, il reddito recuperato e le ragioni della pretesa, anche mediante motivazione per relationem ad atti conoscibili.
  • La mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati: deve essere dimostrato un concreto pregiudizio per il contribuente.
  • In situazioni analoghe, la difesa più efficace consiste nel ricostruire tempestivamente ogni versamento con prove documentali idonee a dimostrarne la natura non reddituale o la già avvenuta tassazione.

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