Sentenza del 24/01/2019 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 66/2019 ACCERTAMENTO - INDAGINI BANCARIE - presunzione di disponibilità di maggior reddito - applicabilità nei confronti di soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su versamenti bancari ritenuti ingiustificati e quindi presuntivamente riconducibili a maggior reddito. Ha contestato la riferibilità a sé delle operazioni, sostenendo che fossero eventualmente riconducibili alla G. S.r.l. o ad altri soggetti, l'inapplicabilità della presunzione bancaria in assenza di attività d'impresa o di lavoro autonomo, il difetto di motivazione dell'avviso e la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento. Ha stabilito che la presunzione relativa prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 per i versamenti bancari si applica alla generalità dei contribuenti e comporta l'inversione dell'onere della prova. Il contribuente non ha fornito una prova analitica e convincente dell'irrilevanza reddituale dei versamenti né della loro riferibilità alla società. Sono state inoltre respinte le censure relative all'autorizzazione delle indagini bancarie e alla motivazione dell'atto. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
Presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dai versamenti sui conti bancari.
I versamenti bancari possono essere considerati ricavi o redditi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri analiticamente che sono già stati tassati o che sono fiscalmente irrilevanti. La presunzione riguarda tutti i contribuenti; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione sui prelevamenti resta invece limitata ai titolari di reddito d'impresa.
Art. 38 D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e rinvia all'art. 32, comma 1, n. 2.
Il rinvio conferma l'applicabilità della presunzione bancaria sui versamenti anche ai contribuenti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi.
Art. 32, n. 7, D.P.R. n. 600/1973
Autorizza l'Ufficio a svolgere indagini finanziarie e ad acquisire dati, notizie e documenti relativi ai conti bancari.
Le indagini possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi quando esistano elementi che li colleghino al reddito del contribuente.
Art. 51 D.P.R. n. 633/1972
Prevede poteri di indagine finanziaria nell'ambito dell'accertamento IVA.
Costituisce la base normativa per l'acquisizione di informazioni bancarie rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale.
Art. 21-octies L. n. 241/1990
L'annullabilità del provvedimento amministrativo richiede, nei casi previsti, un concreto pregiudizio.
La mera mancanza dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio.
Art. 52 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina l'appello nel processo tributario.
È la norma processuale sulla quale è stato proposto l'appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale.
Massime di principio
- I versamenti sui conti correnti possono fondare un accertamento presuntivo anche nei confronti di privati, pensionati o altri soggetti che non svolgono attività d'impresa o lavoro autonomo.
- La presunzione è relativa: il contribuente può superarla, ma deve fornire una giustificazione specifica, analitica e documentata per ciascun movimento o per gruppi omogenei di operazioni.
- Non è sufficiente affermare che le somme appartengono a una società, a familiari o ad altri soggetti: occorre dimostrare il collegamento con documentazione contabile, contratti, causali e registrazioni coerenti.
- La riferibilità delle operazioni al contribuente può essere desunta dalla titolarità o disponibilità del conto; spetta quindi al contribuente dimostrare concretamente l'estraneità dei movimenti.
- La presunzione sui prelevamenti non è generalizzabile a tutti i contribuenti, mentre quella sui versamenti mantiene portata generale.
- La contestazione della motivazione dell'avviso è normalmente infondata se l'atto consente di comprendere i movimenti contestati, il reddito recuperato e le ragioni della pretesa, anche mediante motivazione per relationem ad atti conoscibili.
- La mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati: deve essere dimostrato un concreto pregiudizio per il contribuente.
- In situazioni analoghe, la difesa più efficace consiste nel ricostruire tempestivamente ogni versamento con prove documentali idonee a dimostrarne la natura non reddituale o la già avvenuta tassazione.
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