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Ordinanza

Ordinanza n. 155/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 gennaio 2026 con cui era stata respinta la domanda di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il ricorso prospettava, in sostanza, l’illegittimità del diniego in relazione alle difficoltà incontrate nello svolgimento del tirocinio, asseritamente riconducibili a disagi logistici nel raggiungimento dell’azienda ospitante. Il ricorrente aveva inoltre intrapreso un diverso percorso formativo presso un’altra impresa. L’Amministrazione ha resistito al ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fondatezza. Ha ritenuto che il diniego applicasse correttamente l’art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999, secondo cui la conversione del titolo di soggiorno rilasciato per la frequenza di corsi di formazione o lo svolgimento di tirocini è possibile soltanto dopo la conclusione del corso o del tirocinio. Nel caso concreto il ricorrente non aveva ultimato il percorso formativo. Le giustificazioni relative ai disagi logistici sono state ritenute irrilevanti e comunque smentite dalla documentazione, dalla quale risultavano numerose assenze spesso non comunicate o giustificate e uno scarso interesse nell’apprendimento. Il successivo diverso percorso formativo non era stato rappresentato all’Amministrazione prima della conclusione del procedimento; pertanto il TAR ha escluso, allo stato cautelare, l’applicabilità dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, anche alla luce del principio richiamato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 7525/2022. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999

    la conversione dei titoli di soggiorno per gli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio svolto

    La conversione del permesso di soggiorno per formazione o tirocinio presuppone la conclusione del relativo percorso; in mancanza, il diniego appare legittimo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    elementi di fatto, anche non preesistenti e anche non rappresentati nell’istanza di rinnovo o rilascio del permesso, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione

    Gli elementi sopravvenuti o non indicati nell’istanza possono essere valutati dall’Amministrazione solo se introdotti nel procedimento prima della sua conclusione; la circostanza non rappresentata tempestivamente non è stata ritenuta utile nel caso concreto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di formazione o tirocinio è subordinata alla conclusione del corso o del tirocinio; l’omesso completamento del percorso costituisce ragione sufficiente per il diniego, salvo diverse risultanze valutabili nel procedimento.
  • Le difficoltà addotte dal richiedente per giustificare il mancato completamento del tirocinio non impongono l’accoglimento della domanda di conversione quando risultino smentite dalla documentazione istruttoria, dalla quale emergano assenze numerose e non adeguatamente giustificate o uno scarso interesse allo svolgimento del percorso.
  • Gli elementi di fatto sopravvenuti o non rappresentati nell’istanza possono essere considerati ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno soltanto se introdotti nel procedimento prima della sua conclusione; la loro deduzione successiva non consente di censurare il diniego per la mancata valutazione di tali elementi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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