Cassazione Civile, Sentenza n. 9232/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla rilevanza della revoca implicita dell'elezione di domicilio: il ricorrente sosteneva che la prima elezione di domicilio presso l'avv. Carta in Sassari (sede del giudice) non fosse mai stata revocata e che la successiva indicazione di un nuovo difensore con studio a Cagliari non potesse implicitamente revocare quella precedente. Inoltre il ricorrente deduceva che, risultando valida la prima elezione, non trovasse applicazione l'art. 16-sexies L.179/2012 (domicilio digitale/PEC). Il secondo motivo dedotto contestava la qualificazione della notifica eseguita al difensore revocato come inesistente anziché come nulla, deducendo violazione di norme processuali e principi delle Sezioni Unite in tema di invalidità delle notificazioni.
La decisione
Primo motivo rigettato: la Corte ha ritenuto che l'evoluzione normativa verso il domicilio digitale (art. 16-sexies L.179/2012 e successive modifiche) depotenzia la rilevanza dell'elezione di domicilio fisico, imponendo la notificazione alla PEC risultante dai registri (Reginde) e rendendo l'elezione fisica rilevante solo in via residuale se la notifica via PEC non sia possibile per cause imputabili al destinatario. Secondo motivo accolto: la Corte ha affermato che la notifica effettuata al difensore revocato non è inesistente ma nulla, quindi sanabile (es. con rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. o con costituzione della parte intimata). Conseguenza: cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per decidere nel merito e liquidare le spese.
Norme richiamate
legge n. 179 del 2012, articolo 16-sexies
art. 16-sexies L. 179/2012, convertita con modificazioni nella legge n.114/2014
introduzione del domicilio digitale (PEC) dell'avvocato iscritto; obbligo di notificazione all'indirizzo PEC risultante dai registri anche se non indicato negli atti; riduce la rilevanza dell'elezione di domicilio fisico
Regio decreto n. 37 del 1934, articolo 82
art. 82 R.D. n. 37/1934 (secondo comma)
la previsione che, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo della sede dell'autorità giudiziaria, questo si intende eletto presso la cancelleria, viene svuotata di efficacia dall'obbligo moderno di notificazione via PEC
codice di procedura civile
artt. 156, 162, 191, 350, 291 c.p.c. (richiamati nel testo)
richiami normativi alla disciplina delle notificazioni, della rappresentanza e delle nullità; l'art. 291 c.p.c. è indicato come rimedio per la rinnovazione della notifica nulla
Costituzione
richiamata la garanzia del giusto processo nel quadro del motivo volto a contestare qualificazione dell'atto come inesistente
Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916
Cass. SS.UU. n.14916/2016
principio secondo cui la categoria di 'inesistenza' della notificazione è da circoscrivere a ipotesi estremamente radicali; molte irregolarità della notificazione rientrano nell'ambito della nullità, sanabile ex tunc
Cass. ord. 24 gennaio 2018, n. 1798
Cass. ord. 24/1/2018 n.1798
affermazione che la notifica all'originario difensore revocato è nulla e rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anche se la controparte ha avuto conoscenza della sostituzione
giurisprudenza più recente
Cass. n.14914/2018; Cass. n.30139/2017; Cass. n.17048/2017; Cass. n.20840/2021
orientamenti che confermano la prevalenza della notificazione via PEC e l'applicazione pratica del domicilio digitale; inoltre chiariscono la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione
Massime di principio
- Domicilio digitale (PEC) registrato prevale e rende marginale la rilevanza dell'elezione di domicilio fisico: le notifiche dovranno essere eseguite alla PEC risultante dai registri salvo impedimento imputabile al destinatario
- La nomina di un nuovo difensore con indicazione di domiciliatario e con PEC attiva può, nei fatti, sostituire la precedente indicazione e rendere irrilevante la mera elezione fisica non aggiornata
- La notifica eseguita al difensore revocato non è di norma inesistente ma nulla: la nullità è sanabile mediante costituzione della parte intimata o rinnovazione della notificazione (art. 291 c.p.c.)
- L'inesistenza della notificazione è riservata a casi estremi di totale mancanza degli elementi strutturali della notificazione (es. assenza di soggetto qualificato o mancato raggiungimento di alcun esito positivo della notificazione)
- In pratica, in situazioni analoghe conviene verificare subito la PEC risultante dal registro professionale del difensore e, se la notifica è irregolare, procedere alla rinnovazione o alla costituzione per sanare l'eventuale nullità
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