Cassazione Civile, Sentenza n. 4578/2018 del 28/02/2018
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale nove avvisi di mora notificati il 6 maggio 2008 dall’agente della riscossione, per complessivi euro 74.378,83 oltre sanzioni e interessi, deducendo la prescrizione del credito. Nella stessa data gli erano state notificate anche ventinove intimazioni di pagamento, per complessivi euro 180.926,89; dagli atti emerge però che il giudizio riguardava i nove avvisi di mora, non le intimazioni. La CTP accolse il ricorso e la CTR della Toscana rigettò l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando la mancanza di prova della notifica delle cartelle presupposte. L’agente della riscossione propose ricorso principale con due motivi: denunciò che il contribuente non aveva indicato gli estremi delle ventinove intimazioni e che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su tale eccezione; lamentò inoltre la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR, decidendo sulla prova della notifica delle cartelle, avesse oltrepassato le doglianze del ricorso introduttivo e omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione. L’Agenzia delle entrate propose ricorso incidentale con quattro motivi: i primi tre deducevano, sotto diversi profili, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei requisiti del ricorso tributario, in relazione alla mancata indicazione delle intimazioni e all’asserita omessa pronuncia; il quarto denunciava la violazione dell’art. 102 c.p.c., assumendo la necessità della partecipazione dell’ente impositore quale litisconsorte necessario.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché privo dell’autosufficienza richiesta dall’art. 366, n. 6, c.p.c.: non erano stati specificamente indicati gli atti e i documenti rilevanti, né i dati necessari a individuarne la collocazione nei fascicoli di merito, così da consentire il controllo delle censure. Il primo motivo incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile: la doglianza descriveva una decisione asseritamente errata o insufficientemente motivata sulla questione, non un’omessa pronuncia denunciabile come error in procedendo. Il secondo e il terzo motivo incidentale sono stati rigettati: le eccezioni dell’Ufficio risultavano implicitamente respinte dalla decisione, e la controversia riguardava i nove avvisi di mora, non le ventinove intimazioni. Il quarto motivo incidentale è stato rigettato: nell’impugnazione dell’avviso di mora per mancata notifica degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l’agente della riscossione o contro l’ente impositore, senza litisconsorzio necessario; l’agente può eventualmente chiamare in giudizio l’ente. Sono stati quindi rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale. La Corte ha condannato in solido entrambi i soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate in euro 5.600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso deve essere inteso come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l’esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda le censure e fornire i dati che ne consentano l’individuazione e la collocazione nei fascicoli di merito; la mera richiesta di trasmissione del fascicolo non supplisce a tale onere.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Nella specie, l’omessa pronuncia da parte del giudice del merito non integra un difetto di attività che può essere fatta valere attraverso la deduzione di un “error in procedendo”, ma consiste, nella sostanza, in un vizio di motivazione della sentenza impugnata che si sarebbe dovuto denunciare ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., giacchè le censure illustrate nel motivo chiaramente presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo non corretto, senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa.
Quando la censura presuppone che il giudice abbia esaminato la questione e l’abbia decisa in modo asseritamente scorretto o con motivazione inadeguata, il vizio va denunciato come vizio di motivazione e non come error in procedendo per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Emerge chiaramente il rigetto implicito delle eccezioni formulate dall’Ufficio, tenuto conto che il contribuente non aveva proposto ricorso avverso le intimazioni di pagamento, come è dato evincere dal controricorso, in cui chiaramente si precisa che l’impugnazione riguardava solo i n. 9 avvisi di mora, e dalla intestazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 89/24/2010, che nella voce “atti impugnati” si fa riferimento solo agli avvisi di mora.
Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, pur senza un’espressa statuizione o specifica argomentazione, comporta implicitamente il rigetto dell’eccezione; l’esito va ricostruito considerando il contenuto complessivo della decisione e gli atti processuali.
art. 102 c.p.c.
In tema di contenzioso tributario, il contribuente qualora impugni un avviso di mora emesso dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.
L’impugnazione dell’avviso di mora per omessa notifica degli atti impositivi presupposti può essere proposta contro l’ente impositore oppure contro l’agente della riscossione, senza necessaria partecipazione di entrambi; l’agente della riscossione conserva la facoltà di chiamare in giudizio l’ente.
art. 18, commi 2, lett. d), e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica. Le censure non hanno pregio, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione della eccezione che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio non ricorre, come nella specie, quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti implicitamente il rigetto pur in mancanza di una specifica argomentazione.
La Corte menziona tali disposizioni nell’ambito delle censure sulla forma e sul contenuto del ricorso tributario, ma non ne espone un’autonoma interpretazione: decide i motivi sul rilievo che le eccezioni risultavano implicitamente respinte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve identificare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali si fondano i motivi, indicando gli elementi necessari a reperirli nei fascicoli di merito e a verificarne la ritualità, la tempestività e la decisività. La richiesta di trasmissione del fascicolo non elimina questo distinto onere, la cui inosservanza comporta l’inammissibilità.
- La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia esaminato la questione e l’abbia risolta in senso sfavorevole alla parte, anche implicitamente; se si contesta che la soluzione sia errata o non adeguatamente motivata, la doglianza va formulata come vizio di motivazione, non come error in procedendo.
- Nel contenzioso tributario in cui si impugna un avviso di mora deducendo l’omessa notifica degli atti impositivi presupposti, il contribuente può convenire indifferentemente l’ente impositore o l’agente della riscossione. Non sussiste litisconsorzio necessario tra i due, ferma la facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente.
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