Cassazione Civile, Sentenza n. 4394/2018 del 23/02/2018
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2002 l’Agenzia delle entrate, mediante controllo automatizzato della dichiarazione, iscrisse a ruolo somme dichiarate e non versate a titolo di IVA, IRAP e IRPEF, disconoscendo un credito IVA riferito all’anno precedente, per il quale la contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale. La contribuente impugnò la cartella e ottenne l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 22 ottobre 2009, n. 66/34/09, respinse l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il disconoscimento del credito IVA eccedesse i limiti del controllo cartolare. L’Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972: sosteneva che il credito indicato come risultante da una dichiarazione mai presentata e utilizzato in compensazione potesse essere disconosciuto tramite controllo automatizzato e recuperato mediante iscrizione a ruolo. La contribuente si oppose, richiamando genericamente le difese e la documentazione asseritamente prodotte nei gradi di merito, inclusi i registri IVA e le liquidazioni periodiche del 2001.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, ha affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’imposta detratta può essere iscritta a ruolo e la cartella può essere emessa mediante controllo automatizzato quando l’attività resta formale, non incide su valutazioni o stime della posizione sostanziale e si limita al raffronto con dati ed elementi disponibili all’anagrafe tributaria. Resta possibile per il contribuente dimostrare, nel giudizio contro la cartella, i presupposti sostanziali della detrazione; tuttavia, nel caso concreto, la contribuente non aveva indicato in modo specifico che tali elementi fossero stati introdotti e reiterati nei giudizi di merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella. Ha compensato tutte le voci di spesa, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633/1972.
Il controllo automatizzato IVA può comprendere il disconoscimento del credito e il recupero a ruolo se si tratta di un controllo meramente formale, basato sul raffronto con dati dell’anagrafe tributaria e privo di valutazioni, stime o indagini ulteriori.
art. 60 d.P.R. n. 633/1972
Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633/1972.
La disposizione è richiamata dalla Corte, insieme all’art. 54-bis, quale base del controllo automatizzato formale nei limiti descritti; il testo non enuncia un’autonoma interpretazione dell’art. 60.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La Corte non formula nel testo una proposizione interpretativa specifica riferita autonomamente all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.
La norma è indicata nel motivo di ricorso come disposizione la cui violazione era denunciata; la decisione sviluppa il principio applicativo in relazione al controllo automatizzato IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72.
La norma è indicata quale veicolo processuale della censura di violazione di legge; la Corte accoglie tale motivo.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’imposta detratta può essere recuperata mediante iscrizione a ruolo e cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, quando l’attività dell’Amministrazione abbia carattere meramente formale, non richieda valutazioni o stime della posizione sostanziale del contribuente e consista nel raffronto con dati ed elementi disponibili all’anagrafe tributaria.
- L’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato non preclude al contribuente di dimostrare, nel giudizio di impugnazione della cartella, che la detrazione, esercitata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, riguardi acquisti effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili.
- La parte che invoca in cassazione l’avvenuta deduzione nei gradi di merito di fatti e prove rilevanti deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti processuali pertinenti; un richiamo generico alle difese precedenti o alla documentazione prodotta non è sufficiente.
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