Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1519/2021 del 25/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento promosso nei confronti della s.r.l. Neapolis cancellata dal registro delle imprese per trasformazione in a.s.d. Contestava (1) la possibilità di dichiarare il fallimento dell'ente originario dopo trasformazione, sostenendo che i rapporti e la responsabilità sarebbero dovuti gravare sull'ente risultante dalla trasformazione; (2) la validità della notificazione dell'istanza di fallimento presso la vecchia sede legale della società cancellata; (3) la incompetenza territoriale per effetto del trasferimento della sede dell'ente trasformato. I motivi di cassazione richiamano, tra l'altro, gli artt. 2498 ss. c.c., art. 10 legge fall., art. 2500 quinquies c.c., art. 147 l.f. e disposizioni sulla tutela dei creditori in caso di trasformazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi secondo cui la trasformazione non impedisce che l'ente originario sia dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 legge fall.; i creditori anteriori alla trasformazione mantengono il vantaggio del regime di responsabilità anteriore; lo strumento dell'opposizione alla trasformazione è aggiuntivo e non sostitutivo del fallimento. Ha altresì ritenuto valida la notificazione presso la sede della società cancellata e ha assorbito il motivo relativo alla competenza territoriale. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 5.100,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 10 legge fallimentare (legge fall.)

    La disposizione si applica alla cancellazione dal registro delle imprese indipendentemente dal titolo della cancellazione; consente la dichiarazione di fallimento dell'ente originario nell'anno successivo alla cancellazione. La Corte interpreta l'art. 10 come strumento idoneo a colpire l'ente originario anche quando la cancellazione è conseguenza di trasformazione.

  • artt. 2498 ss. cod. civ. (trasformazione)

    L'istituto della trasformazione comprende molte ipotesi eterogenee; non può essere letto unitariamente come ostativo alla fallibilità dell'ente originario. La trasformazione modifica il contratto istitutivo ma non cancella autonomamente la responsabilità pregressa né la possibilità per i creditori anteriori di agire.

  • art. 2500 quinquies cod. civ.

    Stabilisce che la trasformazione non libera retroattivamente i soci dalle responsabilità anteriori; la Corte lo utilizza per affermare che il regime di responsabilità anteriore sopravvive ai fini della fallibilità.

  • art. 147, comma 2, legge fallimentare

    Prevede limiti temporali e condizioni per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili dopo cessazione della responsabilità; conferma che la responsabilità anteriore può essere fatta valere nei termini e con le condizioni previste.

  • art. 2500 novies cod. civ.

    Regola l'opposizione dei creditori alle operazioni di trasformazione eterogenea; la Corte afferma che tale opposizione è uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo della procedura concorsuale.

  • art. 1, comma 2, legge fallimentare

    Richiama il presupposto soggettivo e oggettivo della procedura fallimentare; la Corte lo menziona nel quadro dei requisiti necessari per il fallimento dell'ente originario.

Massime di principio

  • La trasformazione societaria non impedisce che l'ente originario sia dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 legge fall., purché si tratti di cancellazione dal registro delle imprese nel periodo utile.
  • I creditori anteriori alla trasformazione mantengono i diritti fondati sul regime di responsabilità precedente; la trasformazione non "pulisce" retroattivamente le responsabilità pregresse.
  • L'opposizione prevista a tutela dei creditori nelle trasformazioni eterogenee è strumento aggiuntivo e non sostitutivo della procedura fallimentare; la mancata opposizione non esclude la legittimità dell'azione fallimentare.
  • La notificazione degli atti per la dichiarazione di fallimento può essere validamente eseguita presso la sede dell'ente cancellato quando l'istanza riguarda l'ente originario cancellato.
  • Il mutamento della sede o della forma giuridica dell'ente risultante dalla trasformazione non incide, di per sé, sulla competenza territoriale o sulla possibilità di agire nei confronti dell'ente originario ai fini concorsuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.