Sentenza del 18/01/2017 n. 1108 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa alle sanzioni per il presunto ritardato versamento dell’IVA periodica dell’anno d’imposta 2005. Ha sostenuto che i pagamenti erano stati effettuati tempestivamente, come risultava dalle date riportate sui modelli F24, e che la data del 19 novembre 2008 considerata dai giudici di merito corrispondeva soltanto alla stampa delle deleghe dal cassetto fiscale. La società ha inoltre prodotto un estratto notarile del registro IVA e ha contestato l’omessa o insufficiente valutazione di tali documenti, nonché l’asserita necessità di indicare sui modelli F24 uno specifico codice tributo per il ravvedimento operoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente e non adeguatamente motivata la decisione della CTR sulla tardività dei versamenti e sull’efficacia probatoria dei documenti prodotti. La CTR non aveva spiegato perché le date indicate sui modelli F24 dovessero essere disattese né perché l’assenza del codice del ravvedimento operoso privasse i versamenti di efficacia estintiva. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
La società ha richiamato la norma sull’onere della prova, sostenendo di avere dimostrato l’insussistenza o l’erroneità della pretesa mediante l’estratto del registro IVA e i modelli F24. La Corte non ha deciso definitivamente tale questione, poiché ha accolto il ricorso per insufficienza della motivazione.
Art. 112 c.p.c.
La società ha denunciato una pronuncia ultrapetita o comunque l’omessa considerazione di una domanda e della documentazione prodotta. Il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.
Ravvedimento operoso
La CTR aveva ritenuto non provato il ravvedimento operoso anche perché i modelli F24 non riportavano il relativo codice tributo. La Cassazione ha ritenuto necessaria una motivazione concreta sull’efficacia dei versamenti e sulla documentazione prodotta, senza poter considerare automaticamente decisiva la sola assenza del codice.
Principio della ragione più liquida
La Corte ha esaminato preliminarmente il motivo decisivo relativo all’insufficienza della motivazione, ritenendo superfluo esaminare gli altri motivi dopo il suo accoglimento.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta la tempestività dei versamenti tributari, il giudice deve esaminare e motivare specificamente il valore probatorio delle date risultanti dai modelli F24 e degli altri documenti prodotti dal contribuente.
- La data di stampa o di estrazione di una delega F24 dal cassetto fiscale non coincide necessariamente con la data effettiva del pagamento; occorre distinguere i due momenti sulla base della documentazione disponibile.
- L’assenza del codice relativo al ravvedimento operoso non può essere valorizzata in modo automatico senza spiegare se il pagamento sia comunque riconducibile al debito tributario e quale efficacia estintiva abbia avuto.
- In caso di motivazione apparente, omessa o contraddittoria su un punto decisivo, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare il giudizio al giudice di merito per una nuova valutazione dei documenti.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente in via definitiva il tributo o la sanzione al contribuente: in questo caso la società ha ottenuto l’annullamento della decisione sfavorevole, ma la controversia deve essere nuovamente decisa dalla CTR.
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