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Ordinanza

Ordinanza n. 523/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0077049.13-11-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202514682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo sul corso estero e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna. Sono stati contestati anche il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Nella fase cautelare il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che l'amministrazione non avesse adeguatamente esaminato la documentazione concernente l'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, né l'esperienza professionale maturata nel settore; che l'assenza di natura abilitante del titolo non potesse costituire ragione ostativa, alla luce dell'Adunanza plenaria; e che le eventuali divergenze tra i percorsi formativi dovessero essere valutate rigorosamente, anche considerando la possibilità di imporre misure compensative. È stato inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del diniego ministeriale fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno. In sede di sommaria valutazione cautelare, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris perché l'amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo svolto all'estero e l'esperienza professionale del ricorrente. Ha inoltre rilevato che l'argomento relativo all'assenza di natura abilitante del titolo era già stato risolto dall'Adunanza plenaria e che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi doveva essere rigorosa, in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative, inoltre, potevano essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato nella situazione lavorativa del ricorrente, titolare di un contratto a tempo determinato di insegnamento sul sostegno. La tutela è stata limitata alla data di cessazione del contratto. Il TAR ha disposto la fissazione separata dell'udienza di merito, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente, e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione professionale conseguito all'estero.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Riguarda il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale.

  • art. 55 c.p.a.

    È il fondamento della tutela cautelare; consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando sussistono i relativi presupposti, qui ravvisati fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo e concreto la documentazione relativa all'intero iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi esclusivamente sull'assenza di natura abilitante del titolo quando tale ragione ostativa sia stata superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
  • Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale devono essere accertate e motivate rigorosamente, tenendo conto dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali, del rafforzamento del mercato interno e della libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze tra i percorsi formativi nazionale ed estero possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, sicché l'amministrazione deve valutare tale possibilità prima di negare il riconoscimento.
  • In sede cautelare, la titolarità di un contratto a tempo determinato di insegnamento sul sostegno può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento fino alla cessazione del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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