Cassazione Penale, Ordinanza n. 05319/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del giudice di sorveglianza che aveva respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-ter della legge sull'ordinamento penitenziario. Nel ricorso per cassazione aveva espressamente riservato i motivi, ma questi non risultano essere stati depositati. La Corte rileva che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato dopo l'entrata in vigore della modifica normativa di cui alla legge n. 103 del 2017, quindi in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone il ministero difensivo nel giudizio di legittimità. Da ciò deriva il difetto di legittimazione del ricorrente e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal soggetto interessato, rilevando la violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per mancato ricorso tramite difensore abilitato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter l. 354/1975
norma invocata per il reclamo dinanzi al magistrato di sorveglianza; il provvedimento impugnato aveva respinto tale reclamo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano del ricorso nelle ipotesi indicate, qui ritenuta applicabile perché l'impugnazione era inammissibile per difetto di legittimazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
impone che il ricorso per cassazione sia proposto con il ministero di un difensore; la proposizione personale del ricorso integra violazione della norma e causa di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata per il criterio dell'assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere proposto nel rispetto del ministero difensivo previsto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.; la proposizione personale dell'impugnazione, quando richiesta l'assistenza tecnica, determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile per una causa processuale manifesta, la Corte può procedere alla definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mancata presentazione dei motivi non sana il difetto originario di legittimazione del ricorso quando l'impugnazione è stata proposta in violazione delle forme richieste dalla legge.
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