Sentenza del 22/11/2017 n. 4816 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Indagini bancarie - Presunzione legale dei prelievi e versamenti - Onere della prova del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie è stata ritenuta operante. È stato affermato che il contribuente deve fornire una prova contraria specifica per ogni singola posta, non essendo sufficienti spiegazioni generiche, cumulative o apodittiche. Anche il giudice deve esaminare puntualmente le giustificazioni e non può fondare la decisione su valutazioni sommarie. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento fondato su indagini bancarie, nel quale l'Amministrazione ha considerato i prelievi e i versamenti effettuati sui conti correnti come ricavi non dichiarati, applicando la presunzione legale prevista dalla normativa tributaria. Il contribuente contestava presumibilmente tale imputazione, ma aveva l'onere di allegare e documentare, per ciascuna movimentazione, una giustificazione precisa, analitica e verificabile, idonea a dimostrare che le somme non costituivano ricavi.
Norme richiamate
Normativa tributaria sulle indagini bancarie e sulla presunzione dei movimenti finanziari
I prelevamenti e i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, salvo prova contraria del contribuente.
Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale di ricavi non dichiarati. Il contribuente può superarla solo dimostrando in modo preciso e documentato la diversa natura di ciascun versamento o prelievo.
Cassazione, sentenza n. 11102/2017
La pronuncia è richiamata a conferma del principio secondo cui le giustificazioni delle movimentazioni bancarie devono essere specifiche e riferite alle singole operazioni; non sono sufficienti allegazioni generiche o cumulative.
Massime di principio
- In caso di accertamento basato su indagini bancarie, il contribuente deve contestare analiticamente ogni singola movimentazione, indicando origine, natura e destinazione delle somme.
- Le spiegazioni generiche, cumulative o non supportate da documenti difficilmente sono sufficienti a superare la presunzione legale di ricavo.
- È opportuno predisporre documentazione coerente e puntuale, come contratti, fatture, ricevute, contabili bancarie, dichiarazioni di terzi o altri elementi idonei a dimostrare che le somme hanno natura non reddituale.
- Il giudice deve valutare specificamente le giustificazioni relative alle singole poste e non può limitarsi ad accoglierle o respingerle con motivazioni meramente apodittiche o sommarie.
- La presunzione opera secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile e può essere superata soltanto con una prova contraria concreta, individualizzata e verificabile.
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