Sentenza n. 598/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento Prot. -OMISSIS- del Questore di Bologna, datato 4 giugno 2025 e notificato il 3 luglio 2025, con cui è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno ex art. 9 TU d.lgs. 286/98; nonché per l’annullamento degli atti presupposti e/o connessi, allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con esclusione della conversione in permesso ordinario per attesa occupazione o lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, soggiornante in Italia da molti anni con un permesso per motivi familiari collegato a quello del marito, ha impugnato il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il diniego era fondato, quanto al titolo per motivi familiari, sulla revoca del permesso di soggiorno UE del marito per ragioni di pericolosità sociale e sulla conseguente mancanza di un valido titolo del familiare principale; quanto al titolo autonomo, sulla mancata dimostrazione di un reddito proprio stabile e regolare, non essendo stato ritenuto sufficiente il reddito del marito privo di regolare permesso di soggiorno. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 6, commi 1 e 9, 28, comma 3, 30, commi 3 e 5, d.lgs. 286/1998, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha contestato il mancato rilievo attribuito all'appello pendente contro la revoca del titolo del marito, alla sospensione dell'espulsione di quest'ultimo, alla presenza in Italia della figlia minore, alla disponibilità di reddito familiare, dell'alloggio e al superamento del test di lingua italiana. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione della richiesta subordinata di rilascio di un permesso per attesa occupazione, richiamando anche l'art. 8 CEDU e l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha ritenuto legittimo il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 3, e 9, comma 1, d.lgs. 286/1998, il titolo del familiare ricongiunto è collegato a quello del familiare principale e il rilascio del permesso UE per lungo soggiornanti presuppone, per il titolo familiare, che quest'ultimo sia titolare di un permesso valido. La revoca del permesso del marito era efficace, non essendone stata sospesa l'efficacia in sede cautelare, e il solo appello pendente non incideva su tale efficacia. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione e rispettate le garanzie procedimentali, escludendo la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Quanto al permesso autonomo, ha ritenuto non dimostrato il requisito delle risorse stabili e regolari richiesto dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998: il reddito da lavoro del coniuge, privo di regolare permesso di soggiorno, non era sufficiente a garantire prospetticamente che la richiedente non divenisse un onere per lo Stato. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente alla mancata considerazione della domanda subordinata di conversione in un permesso per attesa occupazione. La Questura aveva contraddittoriamente escluso tale conversione perché non vi erano separazione legale o decesso del coniuge, pur ritenendo non rilevante il reddito del marito e considerando revocato il suo titolo. La situazione della ricorrente è stata ritenuta sostanzialmente equiparabile a quella della moglie separata o vedova; il marito si trovava in Italia soltanto in forza della sospensione dell'espulsione. Il provvedimento è stato quindi annullato nella sola parte relativa all'esclusione della conversione, mentre le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1
Il rilascio del titolo per motivi familiari presuppone il valido titolo di soggiorno del familiare principale; per il titolo autonomo occorre dimostrare un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, interpretato come disponibilità di risorse stabili e regolari.
art. 30, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
Il permesso del familiare ricongiunto è collegato a quello del familiare principale e ne segue la durata e il rinnovo; la perdita del valido titolo del familiare principale impedisce il rilascio del titolo di lungo periodo per motivi familiari.
art. 30, comma 5, d.lgs. 286/1998
la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione può essere concessa qualora ricorrano determinati presupposti
La Questura deve valutare la conversione del titolo familiare quando la situazione concreta determina la perdita sostanziale del presupposto familiare; la revoca del titolo del coniuge, accompagnata dalla sua permanenza in Italia solo per effetto della sospensione dell'espulsione, è stata ritenuta sostanzialmente equiparabile alla separazione o al decesso ai fini della conversione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e il provvedimento finale sono sufficientemente motivati quando rendono comprensibile che il diniego del titolo familiare dipende dalla mancanza di un valido permesso del familiare principale e che il titolo autonomo non può essere rilasciato per difetto del requisito reddituale; resta comunque obbligo dell'amministrazione esaminare la domanda subordinata formulata nelle osservazioni.
art. 6, commi 1 e 9, d.lgs. 286/1998
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla possibilità di ottenere un titolo autonomo e alla qualificazione dell'attesa occupazione; la decisione accoglie la censura soltanto quanto alla necessità di valutare la conversione in un permesso per attesa occupazione o lavoro.
art. 28, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela dell'unità familiare e della posizione della figlia; il giudice non lo ha posto a fondamento dell'accoglimento, limitato alla conversione del titolo.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta subordinata di un diverso titolo di soggiorno; la decisione accoglie la domanda subordinata nei limiti della conversione in permesso per attesa occupazione o lavoro.
art. 8 CEDU
Invocato dalla ricorrente a tutela della vita familiare; il giudice non ha fondato su tale disposizione l'accoglimento, che deriva dalla contraddittoria esclusione della conversione del titolo.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato in relazione alla vita familiare e alla situazione del marito malato; non costituisce il fondamento specifico della statuizione di accoglimento parziale.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari del familiare ricongiunto è funzionalmente collegato al titolo del familiare principale; pertanto, il rilascio di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari presuppone che il familiare principale sia titolare di un permesso di soggiorno valido ed efficace.
- La pendenza dell'impugnazione contro la revoca del permesso di soggiorno del familiare principale non impedisce all'amministrazione di considerare efficace la revoca, quando il giudice non ne abbia sospeso gli effetti.
- Ai fini del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in via autonoma, il requisito reddituale deve consistere in risorse stabili e regolari, idonee a garantire in prospettiva che il richiedente non divenga un onere per lo Stato; non è sufficiente, in tale situazione, il reddito da lavoro di un convivente privo di regolare permesso di soggiorno.
- L'amministrazione deve esaminare anche una domanda subordinata di conversione del titolo di soggiorno formulata dal richiedente nelle osservazioni al preavviso di rigetto, anche se non contenuta nell'istanza originaria.
- Quando la revoca del permesso di soggiorno del coniuge elimina in concreto il presupposto del soggiorno familiare, la situazione del coniuge ricongiunto può essere sostanzialmente equiparata a quella della persona separata o vedova ai fini della valutazione della conversione in un permesso per attesa occupazione o lavoro; non è decisivo il solo fatto che il matrimonio non sia formalmente cessato.
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