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Sentenza

Sentenza n. 14836/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - del silenzio-rifiuto opposto ex art. 25 L. 241/90 da Napoli Obiettivo Valore s.r.l. sull’istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi avanzata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. dell’8/04/2026, volta ad: “esaminare ed estrarre copia, in carta libera, dell’ingiunzione n. 20240002074360064992868 del 15.07.2024, della comunicazione L. 228 n. 20240002142290105992707 ed intimazione n. 20250002594420278364929 del 31.12.2025 ed i relativi referti di notificazione.”, correlati all’atto di pignoramento presso terzi, n. 20260002647070299184969, notificato alla stessa e al proprio debitore;

Giustizia amministrativa202605371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti presupposti e connessi a un pignoramento presso terzi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria pignoramento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accesso all’ingiunzione, alla comunicazione ex lege n. 228/2012, all’intimazione e ai relativi referti di notificazione posti a fondamento di un atto di pignoramento presso terzi notificatole e notificato al proprio debitore. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, dell’art. 2 del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, funzionale alla verifica della legittimità della riscossione e all’esercizio del diritto di difesa. Ha inoltre evidenziato che la richiesta consentiva di individuare con precisione i documenti mediante i riferimenti soggettivi e oggettivi contenuti nell’istanza. La società intimata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto della ricorrente all’accesso. La domanda era sufficientemente specifica, poiché indicava la persona interessata, l’atto esecutivo e gli atti presupposti, consentendo l’individuazione dei documenti richiesti. È stato riconosciuto un interesse diretto, poiché la ricorrente era destinataria del pignoramento; concreto, perché l’accesso era funzionale all’esercizio del diritto di difesa e alla possibile impugnazione degli effetti del pignoramento; attuale, perché mirava a evitare il pagamento al Comune di somme che, in assenza del pignoramento, sarebbero spettate alla ricorrente. Il diritto di accesso è stato ritenuto esercitabile nei confronti della società concessionaria di un servizio pubblico, limitatamente alla sua attività di pubblico interesse, quale è la riscossione coattiva delle entrate comunali. Inoltre, anche qualora la società non fosse stata in possesso dei documenti, avrebbe dovuto trasmettere senza indugio l’istanza all’articolazione competente, senza imporre alla richiedente la riproposizione della domanda. La società è stata ordinata di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ed è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    Il diritto di accesso difensivo sussiste quando la conoscenza dei documenti è collegata a una posizione giuridica qualificata e differenziata ed è funzionale all’esercizio della difesa.

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    L’accesso si applica anche ai soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

  • art. 23 l. 241/1990

    Il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici, inclusi i concessionari della riscossione coattiva delle entrate locali, per gli atti funzionalmente inerenti alla gestione del servizio.

  • art. 24 l. 241/1990

    Le limitazioni all’accesso non impediscono l’ostensione quando la conoscenza degli atti è necessaria per la tutela della posizione giuridica del richiedente.

  • art. 2 d.P.R. 184/2006

    L’istanza deve consentire l’individuazione dei documenti richiesti mediante riferimenti soggettivi e oggettivi sufficienti.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006

    Se l’istanza è presentata a un ufficio o soggetto non competente, essa deve essere trasmessa senza indugio all’articolazione competente, senza gravare il richiedente dell’onere di ripresentarla.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La norma è richiamata in relazione agli atti e alle notificazioni connessi alla procedura di riscossione e al pignoramento.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa sostengono l’obbligo di assicurare la corretta gestione delle istanze di accesso anche nell’ambito di servizi pubblici affidati a soggetti privati.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso difensivo sussiste quando il richiedente dimostra che la conoscenza dei documenti è funzionale alla tutela giudiziale o stragiudiziale di una posizione giuridica qualificata, con un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.
  • La specificità dell’istanza di accesso è soddisfatta quando essa indica il soggetto interessato, l’atto lesivo o esecutivo e gli atti presupposti mediante elementi sufficienti a consentire l’individuazione della documentazione, senza necessità di indicare ogni singolo dettaglio dell’archivio amministrativo.
  • Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di un concessionario privato di servizio pubblico per gli atti funzionalmente inerenti all’attività di pubblico interesse affidata, compresa la riscossione coattiva delle entrate locali.
  • La presentazione dell’istanza a un ufficio o articolazione non competente non legittima il silenzio-rigetto né impone al richiedente di ripresentare la domanda: l’amministrazione o il gestore deve trasmetterla senza indugio al soggetto competente, informandone l’interessato.
  • L’interesse all’accesso è attuale quando la conoscenza degli atti è necessaria per contestare immediatamente gli effetti patrimoniali di un atto esecutivo e per impedire il pagamento di somme asseritamente non dovute.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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