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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato avente codice identificativo P-LT/L/Q/2024/105766, emesso dalla Prefettura di Latina in data 14 ottobre 2024, ma notificato allo scrivente difensore a seguito di accesso agli atti in data 15.12.2025.

Giustizia amministrativa202600187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Latina del 14 ottobre 2024, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti, né le ragioni sostanziali poste a fondamento della revoca. Nel corso del giudizio la Prefettura ha depositato un successivo provvedimento del 20 febbraio 2026 con cui ha revocato il precedente provvedimento di revoca, dopo la notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha rimosso in corso di causa il provvedimento impugnato mediante un successivo atto di revoca della precedente revoca. Il giudizio non contiene quindi una decisione sulla legittimità originaria dell'atto. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico dell'amministrazione resistente, liquidandole in euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    previa sospensione dell’efficacia; sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.

  • soccombenza virtuale

    in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale

    La regola è utilizzata per porre le spese a carico dell'amministrazione nonostante l'improcedibilità del ricorso, in considerazione della rimozione in corso di causa dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta rimozione o sostituzione dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del giudizio quando viene meno l'utilità concreta di una pronuncia di annullamento.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rimozione dell'atto impugnato, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando la sua condotta processuale abbia determinato la necessità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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