Sentenza n. 15854/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS-del 05/07/2023, notificato il 13/07/2023, con il quale il Ministero dell''Interno ha negato all''odierno ricorrente l''assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco stante il presunto mancato possesso del requisito della qualità morale e di condotta previsto dall''art. 26 della Legge 01/02/1989, n. 53, così come richiamato dall''art. 5 del D.lgs. del 13/10/2005, n. 217 e s.m.i.; - di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 5 luglio 2023 di diniego dell'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per difetto dei requisiti di qualità morale e di condotta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, idoneo non vincitore nel concorso pubblico indetto nel 2016 per 250 posti da vigile del fuoco e successivamente interessato dallo scorrimento della graduatoria, aveva superato gli accertamenti psicofisici e attitudinali. Il Ministero gli ha tuttavia negato l'assunzione dopo avergli comunicato il preavviso di diniego e aver ricevuto le sue osservazioni, rilevando che era stato rinviato a giudizio per fatti concernenti presunte ingerenze nella commissione esaminatrice del medesimo concorso. Con un unico motivo il candidato ha dedotto violazione degli artt. 3, 27, comma 2, e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 26 l. 53/1989 e dell'art. 5 d.lgs. 217/2005, nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, perplessità, difetto di proporzionalità, carenza d'istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la sola richiesta di rinvio a giudizio non potesse dimostrare l'assenza di condotta incensurabile, che l'Amministrazione non potesse anticipare l'accertamento della responsabilità penale prima del dibattimento e che il diniego non avesse adeguatamente considerato la memoria presentata in risposta al preavviso. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa della definizione del procedimento penale, auspicando un'assoluzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio: la decisione sul requisito morale e di condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e non occorre attendere la conclusione del processo penale. Nel merito ha respinto l'unico motivo e il ricorso. Ha ritenuto che il diniego non fosse un automatismo fondato sulla mera pendenza del procedimento penale, ma l'esito di una valutazione discrezionale e di un'istruttoria adeguata, motivata con riferimento alla natura dei fatti contestati — ingerenze nella procedura concorsuale di reclutamento — e alle funzioni sensibili e fiduciariamente rilevanti dei vigili del fuoco, qualificati anche come agenti di polizia giudiziaria. La valutazione amministrativa della condotta incensurabile è distinta da quella penale e può prescindere dall'esito del processo; pertanto non è stata ravvisata violazione della presunzione d'innocenza. Il giudice ha ritenuto la motivazione non stereotipata e la valutazione non irragionevole né sproporzionata, esercitata entro l'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 217/2005
Emerge per tabulas - oltre che dalla lettura degli atti impugnati versati in atti dalla ricorrente - come la determinazione impugnata, diversamente da quanto affermato in ricorso, sia l’effetto – non già di un semplice automatismo, legato alla mera pendenza del procedimento penale - bensì di un articolato esercizio di discrezionalità amministrativa, fondato sull'accertamento negativo dei requisiti morali e di condotta, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217/2005.
La disposizione richiede il possesso dei requisiti morali e di condotta per l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco; la loro verifica può fondare un diniego all'assunzione all'esito di una valutazione amministrativa concreta e discrezionale, non di un automatismo legato alla sola pendenza di un procedimento penale.
art. 26 l. 53/1989
Se, dunque, la normativa primaria di riferimento impone, quanto ai procedimenti selettivi per il reclutamento nei ruoli dei Vigili del Fuoco, lo svolgimento di accertamenti preordinati alla valutazione delle qualità morali e di condotta degli aspiranti, è utile evidenziare che la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile è connotata da larga discrezionalità, fermo restando che l’Amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere.
Il requisito morale richiamato per il reclutamento impone una valutazione individualizzata e motivata delle circostanze concrete e dell'affidabilità prospettica del candidato in rapporto alle funzioni da svolgere; la valutazione è ampiamente discrezionale, ma non può prescindere da elementi di fatto.
art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001
Tali requisiti assumono, infatti, carattere peculiare per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituzione preposta a funzioni di difesa civile e soccorso pubblico, ai cui membri – che rivestono qualifica di agenti di polizia giudiziaria – sono richiesti, ai sensi dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 26 della legge n. 53/1989, standard comportamentali analoghi a quelli previsti per le forze di polizia e per la magistratura.
Per il reclutamento nei ruoli dei vigili del fuoco, in ragione delle funzioni di soccorso e della qualifica di agente di polizia giudiziaria, sono richiesti standard comportamentali elevati, analoghi a quelli previsti per le forze di polizia e la magistratura.
art. 27, comma 2, Cost.
Le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, infatti, su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutazioni in sede amministrativa che prescindono dagli esiti processuali.
La presunzione di non colpevolezza non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente gli stessi fatti ai fini del possesso dei requisiti morali e di condotta, senza attendere l'esito del processo penale; tale valutazione amministrativa non equivale all'accertamento della responsabilità penale.
art. 10-bis l. 241/1990
Successivamente, ha notificato al candidato il preavviso di diniego d’assunzione di cui all’art. 10 bis legge 07/08/1990, n. 241, ritualmente riscontrato dall’interessato.
Il provvedimento dà atto che il candidato è stato previamente informato del preavviso di diniego e ha presentato osservazioni; non formula una distinta regola interpretativa sull'art. 10-bis.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento in esame, lungi dall'essere stereotipata, specifica adeguatamente come il rinvio a giudizio del ricorrente appaia incompatibile con la funzione fiduciaria insita nel ruolo, in piena conformità con l’indirizzo giurisprudenziale che riconosce all'amministrazione un ampio margine discrezionale in tale valutazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2353/2017).
Il diniego è adeguatamente motivato quando espone in modo non stereotipato perché i fatti concreti contestati al candidato siano incompatibili con la funzione fiduciaria da ricoprire.
art. 97 Cost.
Assume, poi, rilievo la prevalenza, nelle attività di reclutamento concorsuale di cui si discorre, dell'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione, in ossequio a quella giurisprudenza del Consiglio di Stato che legittima l’esclusione preventiva nell’intento di garantire l’affidabilità piena dei soggetti investiti da funzioni sensibili (in tal senso, ex multis, Sezione IV, n. 4261/2018; TAR Roma n. 1393/2026).
Nelle procedure di reclutamento per funzioni sensibili, l'interesse pubblico al buon andamento e all'affidabilità del personale può giustificare l'esclusione preventiva, purché fondata su una valutazione concreta e legittimamente motivata.
Massime di principio
- Il requisito della condotta incensurabile per l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che deve però fondarsi su elementi di fatto concreti e su una motivazione riferita alle circostanze del caso e all'affidabilità prospettica dell'aspirante in rapporto alle funzioni da svolgere.
- La valutazione amministrativa del possesso dei requisiti morali e di condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: l'Amministrazione può valutare i medesimi fatti ai fini del reclutamento senza attendere l'esito del processo penale, e ciò non comporta di per sé una violazione della presunzione di non colpevolezza.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della condotta incensurabile non può sostituirsi al merito amministrativo; verifica la sussistenza e sufficienza della motivazione, la concretezza degli elementi considerati e l'assenza di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento.
- La natura fiduciaria e la delicatezza delle funzioni dei vigili del fuoco, connesse al soccorso pubblico e alla qualifica di agenti di polizia giudiziaria, giustificano l'esigenza di standard morali e comportamentali elevati e la prevalenza dell'interesse pubblico all'affidabilità del personale, ferma la necessità di una valutazione individualizzata.
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