Cassazione Penale, Ordinanza n. 22675/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, pur riducendo la durata delle pene accessorie, aveva confermato la condanna per bancarotta ai sensi dell'art. 216 legge fallimentare. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, ma la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice, sostenendo l'insufficienza della motivazione d'appello sulle doglianze difensive. Con il terzo motivo ha contestato la motivazione relativa alla sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta, assumendone l'insussistenza o l'inadeguata dimostrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente volto a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa alla Cassazione. Ha giudicato il secondo motivo generico, osservando che la Corte territoriale, nel confermare la bancarotta fraudolenta, aveva implicitamente disatteso la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice. Ha ritenuto il terzo motivo generico e manifestamente infondato, poiché dalle sentenze di merito risultava la contestazione e l'accertamento di una bancarotta documentale specifica con occultamento della documentazione contabile, fattispecie che richiede dolo specifico, ritenuto adeguatamente argomentato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fall.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per bancarotta fraudolenta, in particolare per la bancarotta documentale specifica con occultamento della documentazione contabile.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Richiamata per affermare che in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare l'affermazione di responsabilità quando il motivo, sotto veste di violazione di legge, sollecita in realtà una diversa valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, abbia già implicitamente disatteso la tesi difensiva attraverso la motivazione resa sulle ragioni della decisione.
- Quando il giudice di merito accerta una bancarotta documentale specifica con occultamento della contabilità, la verifica del dolo specifico deve essere apprezzata alla luce della motivazione complessiva, e il motivo di ricorso è infondato se non si confronta con tale accertamento.
- Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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