Sentenza n. 297/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 703/2024, pubblicata in data 30/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Bologna n. 703/2024, passata in giudicato, relativa alla carta docente per più annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 703/2024. La pronuncia del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel dispositivo è presente una discordanza materiale tra l'importo in cifre e quello in lettere: euro 800,00 in cifre e millecinquecento/00 in lettere.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il TAR la applica ordinando all'Amministrazione di eseguire il giudicato e prevedendo l'intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano decorsi i termini previsti per l'esecuzione dopo la notificazione della pronuncia.
- Accertata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a provvedere in via sostitutiva su istanza della parte vittoriosa e secondo il termine assegnato dal giudice.
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