Sentenza n. 344/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Perugia - sezione lavoro - n. 614 del 02/12/2025 e n. 385 del 22/07/2025, limitatamente al pagamento delle spese legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, limitatamente al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore antistatario ha agito in ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Perugia n. 614 del 2 dicembre 2025 e n. 385 del 22 luglio 2025, nella parte in cui il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese legali in suo favore. Ha dedotto di avere notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il loro passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso cumulativo riguardava obbligazioni di pagamento aventi la stessa natura, gravanti sulla medesima amministrazione e spettanti al medesimo soggetto. In corso di causa l’Amministrazione ha comunicato il pagamento del beneficio economico relativo alla carta docente oggetto di una delle sentenze, ma il ricorrente ha precisato che tale pagamento non riguardava le spese legali oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché le pretese riguardavano il pagamento, da parte della stessa amministrazione e in favore del medesimo soggetto, di somme della stessa natura, e perché la concentrazione dei giudizi evitava la duplicazione degli oneri processuali. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento delle spese legali liquidate dalle due sentenze. Ha quindi accolto il ricorso e assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare le somme dovute. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, su richiesta della parte ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, al pagamento sostitutivo delle somme ancora non corrisposte, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Per l’eventuale attività commissariale è stato stabilito un compenso di euro 500,00, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato quale termine da attendere prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
È richiamato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, determinate tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso cumulativo in ottemperanza quando le diverse pretese, pur fondate su distinti provvedimenti giudiziari, hanno la stessa natura, sono rivolte contro la medesima amministrazione e spettano al medesimo soggetto, anche al fine di evitare la duplicazione degli oneri processuali.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento di una somma diversa da quella oggetto della condanna giudiziale non determina la cessazione della materia del contendere: l’adempimento deve riguardare esattamente l’obbligazione risultante dal giudicato.
- Quando dagli atti non risulta l’avvenuto pagamento delle somme liquidate da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere incaricato, su richiesta della parte interessata e dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
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