Sentenza n. 5875/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l’annullamento - del Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14.12.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, ivi compreso l’’Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’’economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sanitario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso straordinario, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, chiedendo l’annullamento del decreto regionale di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback, dei decreti ministeriali presupposti e dell’accordo Stato-Regioni relativo al meccanismo di ripiano. Sono stati dedotti profili di illegittimità degli atti impugnati, senza che la sentenza ne esamini il merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima avrebbe potuto essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La dichiarazione della ricorrente e l’avvenuto pagamento della quota ridotta hanno comunque fatto venir meno ogni utilità concreta della prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano si determina soltanto a seguito della comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l’avvenuto pagamento della quota ridotta; la mera dichiarazione della parte sull’avvenuto pagamento determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Tribunale nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal Collegio nelle peculiarità della controversia e dell’andamento processuale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
Individuato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano oggetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente, nel corso del giudizio, versa l’importo ridotto previsto dalla legge e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se la prosecuzione non può procurargli alcuna utilità concreta e attuale.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata soltanto quando si siano verificati tutti gli adempimenti formali richiesti dalla legge, inclusa la comunicazione al giudice dell’atto amministrativo di accertamento del pagamento.
- La dichiarazione della parte circa l’avvenuto pagamento non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, ma può fondare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse quando venga meno l’utilità della decisione sul merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità delle questioni trattate e dall’andamento della vicenda processuale.
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