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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12220/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/09/2024 che ha revocato, ai sensi dell'art. 66, quarto comma, legge 24/11/1981 n. 689, la detenzione domiciliare sostitutiva precedentemente concessa il 25/06/2024 con riferimento alla pena per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309). La revoca si fondava su un episodio di evasione del 30/08/2024 (sorpreso al di fuori dell'abitazione oltre l'orario consentito), sulla violazione delle prescrizioni (in compagnia di soggetto pregiudicato) e su condotte ritenute idonee a integrare il reato ex art. 73 T.U. Il ricorrente denunciava inoltre nullità procedurali per inosservanza degli artt. 666, comma 4, 678, comma 3.2 cod. proc. pen., e 66, comma 3, legge 689/1981, lamentando che il Magistrato di sorveglianza aveva proceduto in sua assenza nonostante avesse espressamente richiesto di partecipare all'udienza (istanza inviata via PEC la sera del 17/09/2024) e che fosse stata annotata erroneamente la regolare costituzione delle parti.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto la richiesta di partecipazione tardiva (depositata via PEC la sera del 17/09/2024, cioè il giorno prima dell'udienza), non consentendo il tempo necessario per l'autorizzazione del giudice; ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, la partecipazione del condannato non è necessaria salvo che abbia preventivamente e tempestivamente chiesto di essere sentito. Per tali ragioni la decisione di revocare la detenzione domiciliare è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, quarto comma

    Consente la revoca della misura sostitutiva della detenzione (detenzione domiciliare) per violazioni; applicata dal Magistrato di sorveglianza alla luce dell'episodio di evasione e delle violazioni delle prescrizioni

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma penale che disciplina la cessione di stupefacenti, reato per il quale è stata inflitta la pena originaria alla quale era collegata la misura sostitutiva

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 4

    Riguarda modalità procedurali nel procedimento camerale e partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto che la richiesta del condannato non fosse tempestiva e quindi non ostasse alla validità dell'udienza svolta in sua assenza

  • codice di procedura penale, art. 678, comma 3.2

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità del procedimento di sorveglianza; la Corte ha ritenuto che le norme procedurali invocate non fossero state violate in modo da determinare nullità, dato il carattere tardivo della richiesta di partecipazione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

  • Giurisprudenza, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Di Bari)

    Principio consolidato secondo cui la partecipazione del condannato nel procedimento di sorveglianza non è necessaria, salvo che egli abbia chiesto preventivamente e tempestivamente di essere sentito; principio applicato dalla Corte nel caso di specie

Massime di principio

  • La revoca della detenzione domiciliare per evasione è legittima quando emergono fatti concreti di allontanamento dall'abitazione oltre gli orari consentiti e violazione delle prescrizioni, soprattutto se correlati a nuovi comportamenti delittuosi o a contatti con pregiudicati
  • Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è obbligatoria: bisogna chiedere di essere sentiti preventivamente e con tempestività sufficiente affinché il giudice possa autorizzare la partecipazione; richieste inviate all'ultimo momento (es. la sera prima) sono verosimilmente inefficaci
  • La mancata comparizione del condannato non determina automaticamente la nullità dell'atto se la mancata partecipazione è dovuta a richiesta tardiva del partecipante
  • Per impugnare efficacemente una revoca conviene dimostrare o la tempestività e legittimità della richiesta di partecipazione, o un vizio procedurale sostanziale diverso dalla mera assenza non tempestivamente giustificata
  • In tutti i casi, l'onere di prova circa l'effettiva tempestività dell'istanza (es. PEC inviata con congruo anticipo) e la regolarità formale dell'iter processuale è cruciale: conservare ricevute e prove temporali è determinante per il successo dell'impugnazione

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