Cassazione Penale, Sentenza n. 12220/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/09/2024 che ha revocato, ai sensi dell'art. 66, quarto comma, legge 24/11/1981 n. 689, la detenzione domiciliare sostitutiva precedentemente concessa il 25/06/2024 con riferimento alla pena per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309). La revoca si fondava su un episodio di evasione del 30/08/2024 (sorpreso al di fuori dell'abitazione oltre l'orario consentito), sulla violazione delle prescrizioni (in compagnia di soggetto pregiudicato) e su condotte ritenute idonee a integrare il reato ex art. 73 T.U. Il ricorrente denunciava inoltre nullità procedurali per inosservanza degli artt. 666, comma 4, 678, comma 3.2 cod. proc. pen., e 66, comma 3, legge 689/1981, lamentando che il Magistrato di sorveglianza aveva proceduto in sua assenza nonostante avesse espressamente richiesto di partecipare all'udienza (istanza inviata via PEC la sera del 17/09/2024) e che fosse stata annotata erroneamente la regolare costituzione delle parti.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto la richiesta di partecipazione tardiva (depositata via PEC la sera del 17/09/2024, cioè il giorno prima dell'udienza), non consentendo il tempo necessario per l'autorizzazione del giudice; ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, la partecipazione del condannato non è necessaria salvo che abbia preventivamente e tempestivamente chiesto di essere sentito. Per tali ragioni la decisione di revocare la detenzione domiciliare è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, quarto comma
Consente la revoca della misura sostitutiva della detenzione (detenzione domiciliare) per violazioni; applicata dal Magistrato di sorveglianza alla luce dell'episodio di evasione e delle violazioni delle prescrizioni
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma penale che disciplina la cessione di stupefacenti, reato per il quale è stata inflitta la pena originaria alla quale era collegata la misura sostitutiva
codice di procedura penale, art. 666, comma 4
Riguarda modalità procedurali nel procedimento camerale e partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto che la richiesta del condannato non fosse tempestiva e quindi non ostasse alla validità dell'udienza svolta in sua assenza
codice di procedura penale, art. 678, comma 3.2
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità del procedimento di sorveglianza; la Corte ha ritenuto che le norme procedurali invocate non fossero state violate in modo da determinare nullità, dato il carattere tardivo della richiesta di partecipazione
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Giurisprudenza, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Di Bari)
Principio consolidato secondo cui la partecipazione del condannato nel procedimento di sorveglianza non è necessaria, salvo che egli abbia chiesto preventivamente e tempestivamente di essere sentito; principio applicato dalla Corte nel caso di specie
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare per evasione è legittima quando emergono fatti concreti di allontanamento dall'abitazione oltre gli orari consentiti e violazione delle prescrizioni, soprattutto se correlati a nuovi comportamenti delittuosi o a contatti con pregiudicati
- Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è obbligatoria: bisogna chiedere di essere sentiti preventivamente e con tempestività sufficiente affinché il giudice possa autorizzare la partecipazione; richieste inviate all'ultimo momento (es. la sera prima) sono verosimilmente inefficaci
- La mancata comparizione del condannato non determina automaticamente la nullità dell'atto se la mancata partecipazione è dovuta a richiesta tardiva del partecipante
- Per impugnare efficacemente una revoca conviene dimostrare o la tempestività e legittimità della richiesta di partecipazione, o un vizio procedurale sostanziale diverso dalla mera assenza non tempestivamente giustificata
- In tutti i casi, l'onere di prova circa l'effettiva tempestività dell'istanza (es. PEC inviata con congruo anticipo) e la regolarità formale dell'iter processuale è cruciale: conservare ricevute e prove temporali è determinante per il successo dell'impugnazione
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