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Sentenza

Sentenza n. 1801/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ● della deliberazione di ARERA 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/RIF, recante «ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF e ulteriori disposizioni attuative», nonché della successiva deliberazione 5 marzo 2024 n. 72/2024/R/RIF, recante «Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’autorità 7/2024/r/rif, per l’ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti»; ● della deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, nonché dell’Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025», in relazione alle parti e ai profili indicati nel presente ricorso; ● per quanto occorrer possa, del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti avente valenza per gli anni dal 2022 al 2028, approvato con d.m. n. 257 del 24 giugno 2022; ● di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato, anche ignoto alla Società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ ITALCAVE S.P.A. il 6\5\2025 : per l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 103/2025, pubblicata sul BURP n. 16 del 24 febbraio 2025, recante “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU) comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate(approvato con DCR n. 68/2021) Modifiche relative al segmento della filiera degli smaltimenti in discarica”, nonché di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto".

Giustizia amministrativa202402802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni ARERA in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché ulteriori atti presupposti e, con motivi aggiunti, deliberazione della Giunta regionale pugliese relativa alla gestione degli smaltimenti in discarica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato principalmente la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/RIF, adottata in ottemperanza a sentenze del Consiglio di Stato sulla regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché la successiva deliberazione n. 72/2024/R/RIF, la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e il relativo Metodo tariffario rifiuti MTR-2, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e gli ulteriori atti connessi. Sono stati dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Con motivi aggiunti la società ha inoltre impugnato, nei limiti dell'interesse, la deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 103/2025, concernente modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani relative al segmento degli smaltimenti in discarica. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, riferendo dell'intervenuta definizione della lite mediante accordo con AGER.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. La dichiarazione della ricorrente e la sussistenza di un accordo con AGER hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione di merito, sicché il Collegio non ha esaminato i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo intervenuto tra la società e AGER.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente, unita alla sopravvenuta definizione della lite mediante accordo, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
  • La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione è collegata a un accordo intervenuto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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