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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35384/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 240-bis c.p., lamentando omissione di motivazione sul periculum in mora nel decreto di sequestro e sostenendo che il Tribunale del riesame illegittimamente aveva integrato la motivazione invece di annullare il provvedimento originario. Contestava inoltre che la motivazione del riesame fosse apodittica e basata solo sulla sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti e sulla mancata giustificazione della provenienza, senza considerare il concreto e attuale rischio di dispersione (anche in ragione del lungo tempo trascorso dalle condotte contestate) e fondando il pericolo su eventi riferibili alla madre e non alla ricorrente.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro non fosse privo di motivazione ma solo incompleto rispetto all'onere di spiegare il periculum in mora; il Tribunale del riesame ha legittimamente esercitato i poteri integrativi per completare la motivazione richiamando elementi probatori (comportamenti e dichiarazioni della madre che indicavano la preoccupazione di sottrarre disponibilita' liquide e l'intenzione di consultare un avvocato). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, nel merito del rimprovero, la censura sulla motivazione del riesame in quanto si tratta di vizio attinente alla motivazione di un provvedimento cautelare reale, che non è sindacabile con il ricorso per cassazione (art. 325, comma 1 c.p.p.). Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Costituisce la base normativa per la confisca per equivalente e giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiede che il decreto spieghi adeguatamente il periculum in mora per giustificare l'ablazione anticipata.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Reati di normativa sugli stupefacenti che costituiscono il fatto-reato alla base del provvedimento cautelare; la misura è stata adottata in relazione a tali contestazioni.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari reali cui si è fatto richiamo nella contestazione dei vizi procedurali; la difesa lamentava violazioni formali e sostanziali di tali disposizioni.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferito nel contesto delle censure procedurali mosse dalla difesa; utilizzato nel quadro della normativa sulle attività del giudice per le indagini preliminari e sugli atti cautelari.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma connessa ai poteri del giudice e alle misure cautelari; contestata dalla difesa nei profili di motivazione e procedimento.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali impugnate; la Corte ha valutato le censure in relazione ai poteri integrativi del Tribunale del riesame.

  • sentenza n. 36959/2021 (Sezioni Unite, nota come Ellade)

    Stabilisce l'obbligo di motivare espressamente il pericolo di frustrazione dell'eventuale confisca (periculum in mora) nei decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca per equivalente; la Corte ha richiamato tale principio e ne ha applicato la ratio nel valutare l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia cautelare reale: i vizi di motivazione attinenti al merito probatorio sono, nella maggior parte, non sindacabili con il ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato tale inammissibilità per la doglianza sulla motivazione del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve motivare non solo la sproporzione patrimoniale ma anche il pericolo di frustrazione dell'eventuale confisca (periculum in mora), come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Se la motivazione del provvedimento di primo grado è incompleta, il Tribunale del riesame ha poteri integrativi e può completare la motivazione richiamando elementi probatori, senza che ciò costituisca necessariamente un'illegittima sostituzione del giudice.
  • Il pericolo di dispersione dei beni può essere dimostrato anche con comportamenti o iniziative di terzi (es. familiari) che rendano probabile la sottrazione o l'alienazione dei beni, non deve essere collegato esclusivamente a condotte dell'indagato.
  • Le censure di merito sulla valutazione probatoria o sulla qualità della motivazione dei provvedimenti cautelari reali sono in larga parte non sindacabili con il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.); per impugnazioni efficaci in Cassazione è preferibile fondare il ricorso su questioni di diritto o vizi procedurali formali.
  • In fase di formazione del provvedimento cautelare è strategico documentare elementi concreti e attuali che attestino il rischio di dispersione (movimenti bancari sospetti, dichiarazioni di terzi, intenzioni espresse di sottrarre disponibilità), perché ciò rafforza la legittimità della misura e riduce l'esposizione a motivazioni integrabili in sede di riesame.
  • La parte soccombente nei ricorsi cautelari rischia l'automatica condanna alle spese processuali; valutare costi/benefici prima di proporre impugnazioni su vizi esclusivamente motivazionali.

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