Cassazione Penale, Sentenza n. 2059/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione fra due reati di rapina (commessi il 26 luglio 2016 e il 26 agosto 2016, giudicati dal GIP di Termini Imerese) e due reati di spaccio di stupefacenti (commessi il 23 aprile 2018 e il 17 luglio 2018, giudicati dal GIP di Palermo). Il ricorrente denunciava carenza di motivazione: per le rapine si allegava identità dei soggetti, contiguità temporale, medesimo territorio e danno a istituti bancari; per lo spaccio si richiamavano identità del luogo, stessa sostanza (cocaina) e il fatto che il secondo reato fosse stato commesso pochi giorni dopo la revoca degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata avesse motivato adeguatamente la negazione della continuazione (diversità degli illeciti, distanza temporale significativa e differente composizione dei correi), e che i motivi del ricorso rappresentassero un dissenso sul merito e non una censura sulla struttura della motivazione. Perciò non è stata consentita una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità; sono stati inoltre esclusi dall'esame i motivi nuovi prodotti con memoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 4, codice di procedura penale
I nuovi motivi introdotti con memoria non sono esaminabili se il ricorso principale risulta inammissibile; la Corte applica la giurisprudenza che preclude tale esame in tali casi.
art. 616 codice di procedura penale
Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese processuali e l'eventuale imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiama il principio che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere imposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione tra reati richiede valutazioni concrete su omogeneità degli illeciti, prossimità temporale, unità di disegno criminoso, identità o stabile partecipazione dei correi e contiguità territoriale; la mera coincidenza di luogo o della sostanza non è sempre sufficiente.
- Una distanza temporale significativa e la diversità della fattispecie (es. rapina vs. spaccio) costituiscono elementi rilevanti per escludere la continuazione, soprattutto se connessi a diverse deliberazioni criminose o differenti compagini di correi.
- In Cassazione non è consentito riproporre una rivalutazione del merito dei fatti: il ricorso deve censurare vizi di diritto o gravi carenze logiche nella motivazione; il semplice dissenso motivato sulla valutazione probatoria rientra nell'esame di merito ed è inammissibile.
- I motivi nuovi depositati con memoria sono preclusi se il ricorso principale è dichiarato inammissibile (art. 585, co. 4 c.p.p.).
- Il ricorrente che proponga un ricorso manifestamente volto al riesame del merito corre il rischio di inammissibilità e può essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
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