Sentenza n. 5169/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento I. del provvedimento PROT. -OMISSIS- del 15.12.2022 di assegnazione delle ore di sostegno in favore dell'alunno -OMISSIS-per l'anno scolastico 2022/2023, emesso senza la previa formulazione delle “proposte relative fabbisogno di ore di sostegno” ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66 - con cui il Dirigente dell'I.C. -OMISSIS-(RM) ha assegnato all'alunno -OMISSIS- l'insegnante di sostegno per 12,50 ore settimanali; II. del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 2022/2023, prot.-OMISSIS- del 15.11.2022, approvato in data 14.11.2022, - nella parte in cui il suddetto -OMISSIS-non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno nel corrente anno scolastico; - nella parte in cui, nella sezione 8 del -OMISSIS-, si dà semplicemente atto che l'alunno, portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, per l'anno scolastico in corso “frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe… è seguito dall'insegnante per 12,50 ore settimanali” senza alcuna valutazione e motivata proposta in merito al fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico da ritenersi necessario per garantire l'inclusione scolastica dello studente; PER L'ACCERTAMENTO - della violazione dell'obbligo dell'amministrazione resistente di redazione del -OMISSIS-con la formulazione delle proposte relative al fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico in corso di svolgimento ex art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 66/2017; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell'amministrazione scolastica convenuta alla immediata riformulazione del -OMISSIS-con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno, e alla sua esecuzione in favore del minore, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell'handicap.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il 10 febbraio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità dell'assegnazione delle ore di sostegno né la conformità del PEI all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 66/2017. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'esito in rito del giudizio.
Atto impugnato: Provvedimento di assegnazione di 12,50 ore settimanali di sostegno e Piano educativo individualizzato relativo all'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'assegnazione al minore di 12,50 ore settimanali di sostegno e il relativo Piano educativo individualizzato, deducendo la violazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 66/2017. In particolare, hanno lamentato che il PEI non contenesse una valutazione individualizzata né una motivata proposta sul fabbisogno effettivo di ore di sostegno necessarie a garantire l'inclusione scolastica, limitandosi a dare atto della frequenza scolastica e dell'assegnazione dell'insegnante per 12,50 ore settimanali. È stata chiesta anche la riformulazione del PEI e l'attribuzione del numero di ore ritenuto necessario, eventualmente in via cautelare.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66
proposte relative al fabbisogno di ore di sostegno
Norma invocata dai ricorrenti quale fondamento dell'obbligo di formulare, nel PEI, una motivata proposta sul fabbisogno di ore di sostegno; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione dell'esito in rito.
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