Sentenza n. 1895/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il ritiro in autotutela degli atti lesivi e la concessione della proroga richiesta avevano integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Atto impugnato: diniego della proroga dei termini di avvio e conclusione dei lavori assentiti tramite PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché successivo atto comunale di conferma
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale del 18 settembre 2025 e il successivo atto del 15 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento e l’accertamento dell’avvenuta proroga, ai sensi dell’art. 10-septies, comma 1, lettera a), d.l. n. 21/2022, dei termini relativi alla PAS del 20 marzo 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2.597,40 kWp. Il ricorso comprendeva anche, ove occorrente, l’impugnazione della delibera commissariale di adozione della variante al PRG, del rapporto ambientale VAS e del regolamento edilizio. Nel corso del giudizio, il Comune ha annullato in autotutela gli atti impugnati e ha concesso la proroga richiesta per 36 mesi, fissando al 18 marzo 2029 il termine per l’ultimazione dei lavori. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. n. 51/2022
La disposizione è richiamata quale base normativa della proroga dei termini relativi ai lavori assentiti tramite PAS; il Comune, in autotutela, ha concesso la proroga richiesta fino al 18 marzo 2029.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ritira gli atti impugnati e adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla precedente ordinanza cautelare con cui il Collegio, ravvisando sommariamente la fondatezza della pretesa, aveva fissato la trattazione del merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ritira gli atti pregiudizievoli impugnati e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- La concessione, in autotutela, della proroga richiesta per l’esecuzione di lavori assentiti tramite PAS determina la cessazione della materia del contendere quando comporta anche il ritiro degli atti che avevano negato o confermato il diniego della proroga.
Come è indicizzato
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