Cassazione Civile, Ordinanza n. 28287/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione amministrativa irrogata per asserita violazione della disciplina antiriciclaggio, in relazione all'omessa segnalazione di operazioni sospette connesse ai rapporti intrattenuti da un cliente con il casinò tra il 2011 e il marzo 2015. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 29391/2024, aveva rigettato i primi tre motivi del ricorso originario e accolto il quarto sul regime sanzionatorio più favorevole. I soccombenti hanno quindi proposto revocazione di tale ordinanza, deducendo, in sede rescindente, errore percettivo ex artt. 391-bis e 395 c.p.c.: sostenevano che la Corte avesse erroneamente ritenuto non specificamente contestati alcuni indici di anomalia previsti dal D.M. 17 febbraio 2011 (punti 8, 8.1, 9, 14 e 29), mentre tali contestazioni sarebbero state formulate nel terzo motivo del ricorso originario. In sede rescissoria riproponevano il terzo motivo del precedente ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo rescindente perché non vi era alcuna svista percettiva: l'ordinanza revocanda aveva considerato complessivamente la motivazione della Corte d'appello, valorizzando anche gli indici di cui ai punti 9, 14 e 29 del decreto, e aveva affermato che gli indicatori di anomalia hanno natura meramente orientativa e non esaustiva del potere-dovere dell'operatore di valutare la sospettosità dell'operazione. Ne è conseguito che il giudizio espresso era di diritto e non revocabile per errore di fatto. Il rigetto del motivo rescindente ha assorbito l'esame del motivo rescissorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha escluso che l'ordinanza precedente fosse affetta da errore revocatorio, osservando che la valutazione compiuta non dipendeva da una falsa percezione degli atti, ma da un apprezzamento giuridico della motivazione di merito. Ha inoltre confermato che gli indici di anomalia del D.M. 17 febbraio 2011 sono meri indicatori, non tassativi né esaustivi, e che la Corte d'appello aveva congruamente ritenuto integrati i presupposti dell'art. 41 D.Lgs. 231/2007 ratione temporis. Conseguentemente, il motivo rescissorio non è stato esaminato. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione dell'ordinanza di cassazione è ammessa solo nei limiti e per i vizi previsti dalla legge; l'errore denunciato deve essere un vero errore revocatorio, non una contestazione di merito o di diritto.
art. 395 c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva decisiva e non in una diversa lettura giuridica degli atti o della motivazione.
art. 41 D.Lgs. n. 231 del 2007
La Corte richiama la disciplina antiriciclaggio ratione temporis applicabile, quale base della valutazione sulla mancata segnalazione di operazioni sospette.
artt. 58 e 69 D.Lgs. n. 231 del 2007
Nel precedente giudizio di legittimità era stato accolto il motivo relativo all'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole risultante dalle modifiche normative intervenute nel 2017.
D.M. Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011
Gli indici di anomalia in materia antiriciclaggio sono meri strumenti orientativi per l'operatore: non esauriscono le ipotesi di operazioni sospette e non costituiscono presupposto necessario della segnalazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è esperibile solo quando la decisione impugnata sia fondata su una falsa percezione materiale di un fatto risultante dagli atti; non è ammessa se la censura investe l'interpretazione del ricorso, la ricostruzione della motivazione o la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- In materia di antiriciclaggio, gli indici di anomalia contenuti in un decreto ministeriale hanno funzione meramente esemplificativa e ausiliaria: la loro presenza non impone automaticamente la segnalazione, né la loro assenza esclude di per sé la sospettosità dell'operazione.
- L'operatore obbligato deve compiere una valutazione complessiva e concreta delle operazioni, non limitata alla verifica meccanica di singoli indicatori tipizzati, ai fini dell'accertamento del potenziale carattere sospetto.
- In sede di legittimità, non è denunciabile come errore revocatorio una valutazione che, pur sintetizzata mediante il richiamo agli atti, esprima in realtà un apprezzamento di diritto o una conferma della congruità della motivazione di merito.
- Il rigetto del motivo rescindente nella revocazione preclude l'esame della fase rescissoria.
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