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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l'annullamento, previa sospensiva: 1) della Determina n.300 del 21/11/2025 registro generale n.654 del 21/11/2025 del Responsabile LL.PP. della Comunità montana “Tanagro- Alto e Medio Sele” avente ad oggetto: appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonché' servizi complementari, servizio di pulizia locali ed aree di proprietà e/o a qualsiasi titolo, in uso al comune, compreso servizio di pulizia dell'area cimiteriale del comune di Caiazzo. LOTTO 1 CIG: B6E371B918. - Determina di esclusione operatore economico e Rettifica. Atti presupposti: 1) verbali del seggio di gara se ed in quanto lesivi; 2) Atti di indizione gara, bando, disciplinare e capitolato tecnico se ed in quanto lesivi; 3) Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente. E per l'accertamento del diritto ad ottenere l'aggiudicazione con reintegra in forma specifica nel servizio

Giustizia amministrativa202506971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di esclusione dell'operatore economico e rettifica relativa alla gara per servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e pulizia nel Comune di Caiazzo, Lotto 1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina con cui la stazione appaltante ha disposto l'esclusione dell'operatore economico e la rettifica nell'ambito della procedura di gara. Sono stati altresì impugnati, ove lesivi, i verbali del seggio di gara, gli atti di indizione, il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e ogni altro atto presupposto. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto all'aggiudicazione, con reintegrazione in forma specifica. La contestazione riguardava, in particolare, la mancanza dell'iscrizione alla white list al momento della presentazione della domanda di partecipazione, sostenendosi evidentemente che la mera presentazione dell'istanza di iscrizione fosse sufficiente o comunque rilevante ai fini della partecipazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'iscrizione alla white list costituisca una modalità particolare di verifica antimafia e un requisito di ordine generale, da possedere continuativamente dalla presentazione della domanda per tutta la durata della procedura di gara e durante l'esecuzione del contratto. Poiché l'impresa non risultava iscritta alla white list al momento della domanda di partecipazione, la mera presentazione dell'istanza non era sufficiente. Il giudice ha inoltre osservato che ammettere provvisoriamente l'operatore in attesa della definizione del procedimento di iscrizione avrebbe potuto determinare un arresto ingiustificato e potenzialmente sine die della gara, impedendo comunque l'aggiudicazione in suo favore in assenza dell'iscrizione definitiva. È stato precisato che l'atto impugnato era stato adottato dalla stazione appaltante quale ragione impeditiva dell'aggiudicazione in favore dell'impresa, unica concorrente residua, e non come presupposta ragione di esclusione. Fissata l'udienza di merito per il 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha rigettato la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • L'iscrizione alla white list costituisce un requisito di ordine generale nelle gare pubbliche e deve sussistere senza soluzione di continuità dalla presentazione della domanda di partecipazione, per tutta la durata della procedura e durante l'esecuzione del contratto.
  • La mera presentazione dell'istanza di iscrizione alla white list non equivale all'iscrizione e non consente di ritenere posseduto il requisito di ordine generale richiesto per la partecipazione alla gara.
  • Non è giustificata l'ammissione provvisoria di un operatore non iscritto alla white list quando l'attesa della definizione dell'istanza possa determinare un arresto della gara potenzialmente sine die e comunque impedire l'aggiudicazione in suo favore in assenza dell'iscrizione definitiva.
  • La stazione appaltante può considerare la mancanza dell'iscrizione alla white list come impedimento all'aggiudicazione, anche quando l'atto non sia qualificato come autonoma ragione presupposta di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneWhite list e iscrizione
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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