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Circolare

Circolare numero 314 del 29-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i volontari delle associazioni inserite nell’elenco possono essere impiegati in attività di soccorso, assistenza, simulazione, emergenza e formazione autorizzate, con tutela del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale nei limiti previsti dalla legge. Viene precisato che il rimborso degli emolumenti ai datori di lavoro non compete all’Istituto, ma al Dipartimento della protezione civile. Resta invece a carico del datore di lavoro il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale ordinaria sulle retribuzioni corrisposte ai volontari per i giorni di assenza dal lavoro.

Impiego dei volontari di protezione civile e obblighi contributivi del datore di lavoro

Impiego dei volontari di protezione civile e trattamento contributivo

La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 10 del DPR 21 settembre 1994, n. 613, che disciplina l’utilizzo delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. Il documento chiarisce in particolare gli effetti della norma sul rapporto di lavoro del volontario e sugli obblighi del datore di lavoro, con specifico riferimento alla contribuzione previdenziale e ai rimborsi degli emolumenti.

Ambito normativo e soggetti interessati

La disciplina riguarda i volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell’apposito elenco e impiegati in attività autorizzate dalle competenti autorità o organi. La norma opera entro i limiti delle disponibilità di bilancio e si applica sia ai rapporti di lavoro pubblici sia a quelli privati.

Tutele riconosciute al volontario

In caso di impiego in attività di soccorso e assistenza autorizzate in occasione di pubbliche calamità, il volontario conserva:

  • il posto di lavoro, pubblico o privato;
  • il trattamento economico e previdenziale.

Il datore di lavoro è tenuto a consentire tale impiego per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e, complessivamente, fino a novanta giorni nell’anno.

Attività di simulazione, emergenza e formazione

Le medesime tutele si estendono anche alle attività di simulazione, emergenza e formazione, purché preventivamente autorizzate dai competenti organi. Per tali attività il limite è fissato in:

  • non oltre dieci giorni per singola attività;
  • massimo trenta giorni nell’anno.

Rimborso degli emolumenti e competenze dell’Istituto

Per i datori di lavoro pubblici o privati che lo richiedano, il rimborso dell’equivalente degli emolumenti corrisposti al lavoratore spetta al Dipartimento della protezione civile. La circolare conferma espressamente che tale rimborso non comporta alcun adempimento a carico dell’Istituto.

Obblighi contributivi sulle retribuzioni corrisposte

La precisazione principale della circolare riguarda la contribuzione: sulle retribuzioni corrisposte ai volontari per i giorni in cui sono impegnati nelle attività indicate, il datore di lavoro deve versare la contribuzione previdenziale e assistenziale ordinaria secondo le norme vigenti. Questo obbligo deriva dal fatto che la legge prevede il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

Punti principali

Ambito di applicazione della norma

L’art. 10 del DPR 21 settembre 1994, n. 613 disciplina l’impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. I benefici si applicano ai volontari aderenti ad associazioni inserite nell’apposito elenco e impiegati in attività autorizzate dalle competenti autorità o organi.

Tutela del lavoratore volontario

Ai volontari impiegati in occasione di pubbliche calamità è garantito, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a consentire l’impiego per non oltre trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno.

Durata dei benefici per simulazione, emergenza e formazione

Le stesse tutele si estendono alle attività di simulazione, emergenza e formazione preventivamente autorizzate. In tali casi l’impiego non può superare dieci giorni per singola occasione e il limite complessivo di trenta giorni nell’anno.

Rimborso degli emolumenti al datore di lavoro

Per i datori di lavoro pubblici o privati che ne facciano richiesta, è previsto il rimborso da parte del Dipartimento della protezione civile dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. La circolare precisa che nessun adempimento di rimborso di tali emolumenti è previsto a carico dell’Istituto.

Obblighi contributivi del datore di lavoro

Sulle retribuzioni corrisposte ai volontari nei giorni di impiego nelle attività di soccorso, assistenza e simulazione, il datore di lavoro deve effettuare il versamento della ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la normativa vigente. Ciò è coerente con il disposto normativo che impone il mantenimento del trattamento economico e previdenziale a carico del datore di lavoro pubblico o privato.

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