Circolare numero 314 del 29-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i volontari delle associazioni inserite nell’elenco possono essere impiegati in attività di soccorso, assistenza, simulazione, emergenza e formazione autorizzate, con tutela del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale nei limiti previsti dalla legge. Viene precisato che il rimborso degli emolumenti ai datori di lavoro non compete all’Istituto, ma al Dipartimento della protezione civile. Resta invece a carico del datore di lavoro il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale ordinaria sulle retribuzioni corrisposte ai volontari per i giorni di assenza dal lavoro.
Impiego dei volontari di protezione civile e obblighi contributivi del datore di lavoro
Impiego dei volontari di protezione civile e trattamento contributivo
La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 10 del DPR 21 settembre 1994, n. 613, che disciplina l’utilizzo delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. Il documento chiarisce in particolare gli effetti della norma sul rapporto di lavoro del volontario e sugli obblighi del datore di lavoro, con specifico riferimento alla contribuzione previdenziale e ai rimborsi degli emolumenti.
Ambito normativo e soggetti interessati
La disciplina riguarda i volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell’apposito elenco e impiegati in attività autorizzate dalle competenti autorità o organi. La norma opera entro i limiti delle disponibilità di bilancio e si applica sia ai rapporti di lavoro pubblici sia a quelli privati.
Tutele riconosciute al volontario
In caso di impiego in attività di soccorso e assistenza autorizzate in occasione di pubbliche calamità, il volontario conserva:
- il posto di lavoro, pubblico o privato;
- il trattamento economico e previdenziale.
Il datore di lavoro è tenuto a consentire tale impiego per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e, complessivamente, fino a novanta giorni nell’anno.
Attività di simulazione, emergenza e formazione
Le medesime tutele si estendono anche alle attività di simulazione, emergenza e formazione, purché preventivamente autorizzate dai competenti organi. Per tali attività il limite è fissato in:
- non oltre dieci giorni per singola attività;
- massimo trenta giorni nell’anno.
Rimborso degli emolumenti e competenze dell’Istituto
Per i datori di lavoro pubblici o privati che lo richiedano, il rimborso dell’equivalente degli emolumenti corrisposti al lavoratore spetta al Dipartimento della protezione civile. La circolare conferma espressamente che tale rimborso non comporta alcun adempimento a carico dell’Istituto.
Obblighi contributivi sulle retribuzioni corrisposte
La precisazione principale della circolare riguarda la contribuzione: sulle retribuzioni corrisposte ai volontari per i giorni in cui sono impegnati nelle attività indicate, il datore di lavoro deve versare la contribuzione previdenziale e assistenziale ordinaria secondo le norme vigenti. Questo obbligo deriva dal fatto che la legge prevede il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
Punti principali
Ambito di applicazione della norma
L’art. 10 del DPR 21 settembre 1994, n. 613 disciplina l’impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. I benefici si applicano ai volontari aderenti ad associazioni inserite nell’apposito elenco e impiegati in attività autorizzate dalle competenti autorità o organi.
Tutela del lavoratore volontario
Ai volontari impiegati in occasione di pubbliche calamità è garantito, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a consentire l’impiego per non oltre trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno.
Durata dei benefici per simulazione, emergenza e formazione
Le stesse tutele si estendono alle attività di simulazione, emergenza e formazione preventivamente autorizzate. In tali casi l’impiego non può superare dieci giorni per singola occasione e il limite complessivo di trenta giorni nell’anno.
Rimborso degli emolumenti al datore di lavoro
Per i datori di lavoro pubblici o privati che ne facciano richiesta, è previsto il rimborso da parte del Dipartimento della protezione civile dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. La circolare precisa che nessun adempimento di rimborso di tali emolumenti è previsto a carico dell’Istituto.
Obblighi contributivi del datore di lavoro
Sulle retribuzioni corrisposte ai volontari nei giorni di impiego nelle attività di soccorso, assistenza e simulazione, il datore di lavoro deve effettuare il versamento della ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la normativa vigente. Ciò è coerente con il disposto normativo che impone il mantenimento del trattamento economico e previdenziale a carico del datore di lavoro pubblico o privato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 28 nov 1994Circolare numero 312 del 28-11-1994
- Circolare · 28 nov 1994Circolare numero 313 del 28-11-1994
- Circolare · 30 nov 1994Circolare numero 315 del 30-11-1994
- Circolare · 1 dic 1994Circolare numero 316 del 1-12-1994
- Circolare · 2 dic 1994Circolare numero 317 del 2-12-1994
- Circolare · 25 nov 1994Circolare numero 311 del 25-11-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →