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Circolare

Circolare numero 312 del 28-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le strutture territoriali a una più rigorosa programmazione e gestione dell’attività di vigilanza, per ridurre i tempi degli accertamenti, migliorare l’efficienza degli interventi e rafforzare il coordinamento tra uffici. Vengono ribadite le modalità di svolgimento delle ispezioni, l’importanza delle riunioni periodiche con gli operatori e il coinvolgimento delle Avvocature di Sede in presenza di questioni interpretative o probatorie. Un focus specifico è dedicato alle pratiche riguardanti aziende fallite, che vengono attribuite agli Uffici Riscossione Contributi con compiti puntuali di schedatura, acquisizione documentale, interlocuzione con gli organi fallimentari e trasmissione delle posizioni creditorie all’ufficio legale.

Indicazioni operative per la vigilanza ispettiva e la gestione delle pratiche relative ai fallimenti

Indicazioni operative per il miglioramento dell’attività di vigilanza e la gestione dei fallimenti

La circolare interviene sull’organizzazione dell’attività ispettiva, richiamando le strutture periferiche a una gestione più efficiente, coordinata e coerente con gli obiettivi istituzionali. Il documento insiste sia sulla qualità e rapidità degli accertamenti, sia sulla necessità di destinare le risorse alle verifiche realmente strategiche, in particolare quelle finalizzate al contrasto del lavoro nero e dell’evasione contributiva.

Programmazione degli accertamenti e tempi di definizione

Viene rilevato che, in molti casi, i tempi di definizione delle indagini risultano superiori a quelli previsti dalla circolare n. 168 del 7 luglio 1992. Per questo motivo le Unità funzionali sono richiamate a osservare con rigore le indicazioni già impartite in materia di assegnazione e preparazione delle indagini, con attenzione alla valutazione dei carichi di lavoro di ciascun ispettore e al corretto dimensionamento della forza ispettiva in rapporto al tipo di accertamento.

In questa fase assume rilievo anche la gestione dei programmi individuali, secondo quanto previsto dalla circolare n. 71 del 2 marzo 1994. La circolare evidenzia che una cattiva distribuzione degli incarichi ispettivi può produrre ritardi e dispersione di risorse, compromettendo l’efficacia complessiva dell’azione di vigilanza.

Modalità di svolgimento dell’ispezione

Per quanto concerne l’espletamento dell’indagine, la circolare indica che l’ispezione dovrebbe, per quanto possibile, essere svolta in modo continuativo fino alla sua conclusione. È quindi da evitare che la stessa forza ispettiva sia contemporaneamente impegnata su più indagini, soprattutto quando una o più di esse abbiano particolare rilevanza.

Si chiede inoltre di evitare che un accertamento iniziato resti a lungo in sospeso senza una giustificazione valida. Un ulteriore indirizzo operativo riguarda la documentazione da acquisire: essa deve essere richiesta in modo il più possibile completo sin dalle prime fasi dell’accertamento, per prevenire successive e inutili reiterazioni di richieste documentali.

Qualora, nel corso dei primi riscontri, emerga che la forza ispettiva assegnata non è sufficiente a concludere l’indagine nei tempi programmati, si deve procedere a una sua immediata integrazione.

Riunioni periodiche, aggiornamento e supporto legale

La circolare segnala ritardi nello svolgimento sistematico delle riunioni periodiche con gli operatori del settore, già previste dalla circolare n. 21 del 28 gennaio 1991. Tali riunioni vengono considerate uno strumento essenziale sia per lo scambio di esperienze operative sia per la programmazione degli interventi.

Inoltre, poiché l’evoluzione della normativa incide frequentemente sull’attività ispettiva, viene richiamata la necessità di un costante aggiornamento professionale di tutti gli operatori. Le riunioni devono quindi essere curate non solo nella fase preparatoria, ma anche nella fase di realizzazione e di conclusione, con la precisazione degli indirizzi applicativi da seguire nei singoli casi.

Nei casi in cui innovazioni normative o legislative possano generare dubbi interpretativi, la circolare raccomanda di ricorrere alla collaborazione delle Avvocature di Sede. Tale supporto deve servire anche a individuare gli elementi di prova da inserire nei verbali ispettivi, così da garantire una più solida difesa in giudizio degli interessi dell’Istituto.

Ruoli e responsabilità nell’attività di vigilanza

L’attivazione delle indicazioni contenute nella circolare richiede il coinvolgimento costante di tutte le risorse assegnate alla vigilanza, in particolare dei dirigenti e dei funzionari preposti agli uffici ispettivi. A tali figure è attribuita la responsabilità della programmazione, della verifica dei risultati e della gestione delle risorse, restando ferma la responsabilità primaria del Dirigente della Sede.

La circolare censura la prassi, riscontrata in molte sedi, per cui i responsabili dei reparti o delle unità operative vengono distolti dalle loro funzioni per accompagnare direttamente gli ispettori nelle attività di accertamento. Tale comportamento è giudicato in contrasto con la distinzione tra compiti direttivi e compiti ispettivi e produce effetti negativi sull’operatività del reparto. Viene quindi ribadito che gli accessi presso le aziende devono essere compiuti esclusivamente da funzionari e ispettori di vigilanza, salvo i casi previsti per gli accertatori di reparto.

Di conseguenza, i dirigenti dei reparti che siano in possesso della tessera di riconoscimento modello vig 6ter devono restituirla al Dirigente della Sede.

Gestione delle pratiche relative a ditte fallite

Un’ampia parte della circolare è dedicata alle pratiche concernenti le aziende dichiarate fallite. Il documento osserva che queste attività assorbono spesso risorse rilevanti in operazioni essenzialmente certificatorie e di verifica contabile, sottraendo energie al contrasto del sommerso e delle irregolarità contributive.

Per accelerare la quantificazione dei crediti dell’Istituto e consentire una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, si dispone che tali pratiche siano attribuite alla competenza primaria degli Uffici Riscossione Contributi. Una volta ricevuta notizia del fallimento, tali uffici devono:

  • procedere alle operazioni di schedatura e all’apertura dei fascicoli di vig4 o, se del caso, di vig5;
  • inviare la notizia di fallimento al reparto GPA, quando si tratti di lavoratore contribuente alle assicurazioni dei lavoratori autonomi, affinché anche tale reparto rilevi eventuali partite creditorie ancora in sofferenza e le trasmetta all’ufficio legale;
  • definire tutte le partite creditorie derivanti da mod. DM10 insoluti, DM10/V, domande di condono e richieste di regolarizzazione adeguatamente documentate, trasmettendole con immediatezza all’ufficio legale;
  • contattare gli organi del fallimento per acquisire la documentazione necessaria ad aggiornare le verifiche sulla posizione contributiva fino alla data del fallimento.

Rapporti con gli organi fallimentari e ulteriori verifiche

Nella fase di contatto con gli organi del fallimento, gli Uffici devono richiedere la massima collaborazione, in linea con quanto già previsto dalla lettera circolare CeV n. 04 del 15 gennaio 1988, i cui contenuti erano stati fatti propri anche dal Ministero di Grazia e Giustizia, che aveva interessato sul tema i Presidenti delle Corti di Appello.

Se per il reperimento della documentazione necessaria — ad esempio libri paga o istanze di insinuazione presentate dai lavoratori — fosse necessario accedere presso i predetti organi, le Sedi devono avvalersi di accertatori di reparto.

Infine, qualora dal confronto tra la documentazione in possesso della Sede e quella acquisita tramite gli organi fallimentari emergano omissioni contributive, gli Uffici Riscossione Contributi devono interessare gli Uffici Vigilanza per i conseguenti accertamenti.

Punti principali

Miglioramento della programmazione e dei tempi della vigilanza

La circolare sottolinea la necessità di una programmazione più puntuale degli interventi ispettivi, di un rigoroso controllo dei risultati e di una gestione efficiente delle risorse. Viene rilevato che i tempi di definizione delle indagini risultano spesso superiori a quelli indicati dalla circolare n. 168 del 7 luglio 1992, con conseguente richiamo alle Unità funzionali perché osservino scrupolosamente le regole su assegnazione, preparazione delle indagini, valutazione dei carichi di lavoro e dimensionamento della forza ispettiva.

Svolgimento dell’ispezione e gestione operativa

Per l’esecuzione degli accertamenti si dispone che, ove possibile, l’ispezione sia svolta senza interruzioni fino alla conclusione, evitando che la stessa forza ispettiva sia contemporaneamente impegnata su più indagini, soprattutto se rilevanti. La documentazione deve essere richiesta in modo quanto più completo sin dalle prime fasi, evitando richieste reiterate non necessarie. Se emerge che la forza ispettiva inizialmente assegnata non è sufficiente a definire l’ispezione nei tempi programmati, deve essere immediatamente integrata. Restano confermate le norme di comportamento già fissate dalla circolare n. 21 del 28 gennaio 1991.

Riunioni periodiche e aggiornamento professionale

Si evidenziano ritardi nello svolgimento sistematico delle riunioni periodiche con gli operatori del settore previste dalla circolare n. 21. Tali riunioni sono considerate essenziali sia per lo scambio di esperienze di lavoro sia per la programmazione degli interventi. La circolare richiama inoltre l’esigenza di un costante aggiornamento professionale, specialmente a fronte di innovazioni normative e legislative, e raccomanda il coinvolgimento delle Avvocature di Sede per affrontare dubbi interpretativi e predisporre adeguati elementi probatori a sostegno dei verbali ispettivi.

Responsabilità dei dirigenti e distinzione dei ruoli

L’attuazione delle direttive richiede l’impegno continuo di tutte le risorse destinate alla vigilanza, in particolare dei dirigenti e funzionari degli uffici ispettivi, ai quali spetta la programmazione, la verifica dei risultati e la gestione delle risorse, ferma restando la responsabilità primaria del Dirigente della Sede. La circolare segnala che, in molte sedi, i responsabili dei reparti vengono distolti dai propri compiti perché partecipano direttamente alle ispezioni; tale prassi è ritenuta negativa e contraria alla distinzione tra funzioni di direzione e funzioni ispettive. Gli accessi alle aziende devono quindi essere compiuti esclusivamente da funzionari e ispettori di vigilanza, salvo i casi previsti per gli accertatori di reparto. Le tessere di riconoscimento eventualmente in possesso dei dirigenti di reparto devono essere restituite al Dirigente della Sede.

Priorità alla lotta al lavoro nero e gestione delle pratiche fallimentari

Viene ribadito che l’obiettivo strategico della vigilanza è il contrasto al lavoro nero e all’evasione o elusione contributiva. La circolare osserva che tale finalità è spesso ostacolata dall’impiego di risorse in accertamenti su ditte fallite, spesso di natura sostanzialmente certificatoria. Per accelerare la quantificazione dei crediti e la tempestiva insinuazione al passivo, le pratiche relative ai fallimenti vengono attribuite agli Uffici Riscossione Contributi, cui è affidata la competenza primaria una volta ricevuta la notizia di fallimento.

Adempimenti degli Uffici Riscossione Contributi in caso di fallimento

Ricevuta notizia del fallimento, gli Uffici Riscossione Contributi devono provvedere alla schedatura e all’apertura dei fascicoli di vig4 o, se del caso, vig5; all’invio della notizia di fallimento al reparto GPA quando si tratti di lavoratore contribuente alle assicurazioni dei lavoratori autonomi; alla definizione delle partite creditorie derivanti da DM10 insoluti, DM10/V, domande di condono e richieste di regolarizzazione adeguatamente documentate, con immediata trasmissione all’ufficio legale; e ai contatti con gli organi del fallimento per acquisire la documentazione necessaria all’aggiornamento delle verifiche sulla posizione contributiva fino alla data del fallimento.

Collaborazione con gli organi fallimentari e ulteriori accertamenti

Gli Uffici devono richiedere la massima collaborazione agli organi del fallimento, richiamando quanto già previsto dalla lettera circolare CeV n. 04 del 15 gennaio 1988 e tenendo conto del successivo interessamento del Ministero di Grazia e Giustizia verso i Presidenti delle Corti di Appello. Qualora sia necessario accedere presso tali organi per reperire documenti come libri paga o istanze di insinuazione dei lavoratori, le Sedi devono avvalersi di accertatori di reparto. Se dal confronto tra la documentazione di Sede e quella acquisita emergono omissioni contributive, gli Uffici Riscossione Contributi devono coinvolgere gli Uffici Vigilanza per i conseguenti accertamenti.

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