Circolare numero 313 del 28-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 288/1994 sull'art. 7, comma 4, del D.L. n. 86/1988 e sull'art. 11, comma 23, della L. n. 537/1993, con riferimento ai lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione. Vengono indicati i nuovi importi giornalieri rivalutati per gli anni 1987-1992, le regole sulla decorrenza e sulla decadenza delle azioni, nonché i criteri per interessi legali, esclusione della rivalutazione monetaria e gestione delle spese processuali. La circolare precisa inoltre che per le prestazioni dal 1993 non è più dovuta l'indennità ordinaria per le giornate eccedenti le 90 di trattamento speciale.
Adeguamento dell'indennità di disoccupazione per lavoratori agricoli dopo la sentenza Corte Cost. n. 288/1994
Adeguamento dell'indennità di disoccupazione per lavoratori agricoli dopo la sentenza Corte Cost. n. 288/1994
La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 13 luglio 1994, che ha inciso sulla disciplina dell'indennità ordinaria di disoccupazione spettante ai lavoratori agricoli beneficiari del trattamento speciale. Vengono chiariti l'ambito di applicazione della pronuncia, gli importi da riconoscere per gli anni precedenti, i limiti derivanti da prescrizione e decadenza, nonché il regime di interessi, rivalutazione e spese di lite.
Quadro normativo e contenuto della pronuncia
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella L. 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui, per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, non prevedeva un meccanismo di adeguamento analogo a quello indicato dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. È stata dichiarata illegittima anche l'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
La circolare ricorda che l'art. 11, comma 23, della L. n. 537/1993 aveva interpretato autenticamente l'art. 7 della L. n. 160/1988 nel senso che, per i lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle coperte dal trattamento speciale era dovuta nella misura fissa di L. 800 giornaliere. La stessa norma aveva poi stabilito che, a partire dalle prestazioni di competenza dell'anno 1993, l'indennità ordinaria non fosse più dovuta per le giornate eccedenti le 90 di trattamento speciale.
Importi rivalutati per gli anni 1987-1992
Poiché la disciplina dell'art. 7 della L. n. 160/1988 trova applicazione nei confronti dei lavoratori agricoli a partire dalle prestazioni di competenza dell'anno 1987, la circolare indica gli importi giornalieri rivalutati per il costo della vita:
- 1987: L. 4.138
- 1988: L. 4.358
- 1989: L. 4.641
- 1990: L. 4.975
- 1991: L. 5.358
- 1992: L. 5.610
Per le prestazioni di competenza dell'anno 1993, invece, non è più dovuta l'indennità ordinaria per le giornate eccedenti le 90 di trattamento speciale.
Effetti della sentenza e limiti di applicazione
La circolare precisa che la sentenza della Corte costituzionale opera solo con riguardo alle situazioni non ancora esaurite per effetto del decorso dei termini di prescrizione, della decadenza dall'azione giudiziaria, della rinuncia dell'interessato o di altri termini decadenziali. Pertanto, il riconoscimento degli importi adeguati deve essere verificato in relazione alla pendenza o meno della posizione.
Termini di decadenza e richiami giurisprudenziali
Viene richiamato l'art. 4, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438, che per le prestazioni temporanee ha ridotto a un anno il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria. Il comma 3 dello stesso articolo esclude l'applicazione del nuovo termine ai procedimenti instaurati anteriormente al 19 settembre 1992.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 3 febbraio 1994, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 4 e ha precisato che il nuovo regime decadenziale non si applica ai procedimenti in corso al 19 settembre 1992, intendendosi per tali quelli per i quali sia stato presentato ricorso amministrativo e sia già iniziato a decorrere il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970. È richiamato inoltre l'art. 252 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, secondo cui, se il nuovo termine di decadenza è più breve di quello previgente, esso si applica anche ai diritti sorti prima, ma decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Applicazione concreta della decadenza
Sulla base dei criteri indicati, la circolare afferma che:
- per le richieste di adeguamento relative agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, la decadenza è intervenuta, salvo i casi in cui il giudizio sia stato instaurato entro il 19 settembre 1993;
- per le prestazioni di competenza dell'anno 1991, il nuovo termine di decadenza si considera ormai decorso;
- per le prestazioni di competenza dell'anno 1992, definite nel 1993, si applica il nuovo termine decadenziale secondo i criteri della circolare n. 165 del 15 luglio 1993 e si procede alla liquidazione su domanda degli aventi diritto, sempre che non sia già maturata la decadenza.
Interessi legali e esclusione della rivalutazione monetaria
Sugli importi spettanti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data della domanda di adeguamento. Per le richieste presentate prima della sentenza n. 288/1994, gli interessi decorrono dal 121° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 18 novembre 1994.
La rivalutazione monetaria non è riconosciuta, poiché la decorrenza sarebbe successiva al 30 dicembre 1991, data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412. In considerazione del fatto che l'attuale tasso degli interessi supera il tasso di svalutazione, la circolare conclude che sono dovuti solo gli interessi legali.
Spese processuali e istruzioni operative
Quanto alle spese e competenze processuali, la difesa dell'Istituto dovrà rappresentare al giudice le ragioni per chiedere la compensazione, valorizzando il comportamento legittimo tenuto fino alla declaratoria di incostituzionalità e i tempi tecnici necessari per adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale.
Infine, la circolare segnala che è in corso di rilascio una procedura automatizzata di calcolo, destinata ad agevolare gli adempimenti delle sedi.
Punti principali
Effetti della sentenza costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 288 del 13 luglio 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella L. 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui, per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, non prevede un meccanismo di adeguamento come quello dell'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. È stata dichiarata illegittima anche la prima parte dell'art. 11, comma 23, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, che aveva interpretato autenticamente la norma nel senso di fissare l'indennità ordinaria di disoccupazione a L. 800 giornaliere per le giornate eccedenti il trattamento speciale.
Importi rivalutati dell'indennità
Poiché l'art. 7 della L. n. 160/1988 si applica ai lavoratori agricoli a partire dalle prestazioni di competenza dell'anno 1987, la circolare riporta gli importi giornalieri rivalutati per costo della vita: 1987 L. 4.138, 1988 L. 4.358, 1989 L. 4.641, 1990 L. 4.975, 1991 L. 5.358, 1992 L. 5.610. Inoltre, per effetto dell'art. 11, comma 23, L. n. 537/1993, a partire dalle prestazioni di competenza dell'anno 1993 non è più dovuta l'indennità ordinaria per le giornate eccedenti le 90 di trattamento speciale.
Ambito temporale e procedimenti non esauriti
La sentenza produce effetti solo sulle situazioni non ancora esaurite per decorso dei termini di prescrizione, decadenza dall'azione giudiziaria, rinuncia dell'interessato o altro termine decadenziale. La circolare richiama anche l'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438, che ha ridotto a un anno il termine per proporre azione giudiziaria sulle prestazioni temporanee, con esclusione dei procedimenti instaurati anteriormente al 19 settembre 1992.
Interpretazione del regime decadenziale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 3 febbraio 1994, ha chiarito che il nuovo termine decadenziale non si applica ai procedimenti in corso al 19 settembre 1992, intendendosi per tali quelli per i quali sia stato presentato ricorso amministrativo e sia già iniziato a decorrere il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970. Inoltre, l'art. 252 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è richiamato per affermare che, quando il nuovo termine è più breve, esso si applica anche ai diritti sorti prima, ma decorre dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
Casi pratici di decadenza e liquidazione
Per le richieste di adeguamento relative agli anni 1987-1990, la decadenza è ritenuta intervenuta, salvo i casi in cui il giudizio sia stato instaurato entro il 19 settembre 1993, cioè entro un anno dal 19 settembre 1992. Per le prestazioni di competenza del 1991 il nuovo termine di decadenza si considera ormai decorso. Per le prestazioni di competenza del 1992, definite nel 1993, il nuovo termine si applica secondo i criteri della circolare n. 165 del 15 luglio 1993 e si procede alla liquidazione su richiesta degli aventi diritto, sempre che la decadenza non sia già maturata.
Interessi legali e rivalutazione monetaria
Sugli importi dovuti sono riconosciuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data della domanda di adeguamento; per le richieste presentate prima della sentenza n. 288/1994, gli interessi decorrono dal 121° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, cioè dal 18 novembre 1994. La rivalutazione monetaria non spetta, perché la decorrenza sarebbe successiva al 30 dicembre 1991, data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412; pertanto, essendo il saggio attuale degli interessi superiore al tasso di svalutazione, sono dovuti solo gli interessi.
Spese processuali e adempimenti delle sedi
Per le spese e competenze processuali, la difesa dell'Istituto è invitata a rappresentare al giudice le ragioni per la compensazione, evidenziando la legittimità del comportamento tenuto fino alla declaratoria di incostituzionalità e i tempi tecnici necessari per l'applicazione della sentenza. La circolare segnala infine che è in corso di rilascio una procedura automatizzata di calcolo per agevolare gli adempimenti delle sedi.
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