Circolare numero 315 del 30-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come coordinare la disciplina del pensionamento anticipato di vecchiaia prevista per particolari lavoratori dipendenti con l’innalzamento graduale dell’età pensionabile introdotto dal D.Lgs. 503/1992. Precisa i requisiti anagrafici e contributivi per accedere ai trattamenti, esclude in tali casi l’obbligo di cessazione dell’attività lavorativa previsto in via generale per la pensione di vecchiaia e disciplina la durata del periodo di anticipazione, il cumulo con i redditi da lavoro e le cause di revoca o prosecuzione della prestazione. Inoltre, chiarisce che tali trattamenti non rientrano nel blocco dei pensionamenti anticipati disposto dal D.L. 553/1994.
Criteri applicativi sui pensionamenti anticipati di vecchiaia ex artt. 2 L. 863/1984 e 19 L. 223/1991 alla luce del D.Lgs. 503/1992
Criteri applicativi dei pensionamenti anticipati di vecchiaia dopo il D.Lgs. 503/1992
La circolare interviene per chiarire il coordinamento tra l’innalzamento graduale dell’età pensionabile disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e le norme speciali che consentono il pensionamento anticipato di vecchiaia in favore di determinate categorie di lavoratori. Il documento recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e definisce, per ciascuna fattispecie, requisiti, effetti sul rapporto di lavoro, cumulo con i redditi e durata del periodo di anticipazione.
Pensionamento anticipato ex art. 2 L. 863/1984
La prima parte riguarda i lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà. Per accedere al trattamento anticipato, il lavoratore deve:
- avere un’età non superiore di 24 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
- avere perfezionato i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dal D.Lgs. 503/1992 alla data della domanda.
La circolare precisa che, in ragione della disciplina speciale che presuppone la prosecuzione del rapporto di lavoro, sia pure a orario ridotto, non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa prevista in via generale dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 503/1992 per la pensione di vecchiaia.
Quanto al cumulo, durante il periodo di anticipazione il trattamento pensionistico è cumulabile con la retribuzione nei limiti della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; negli altri casi resta ferma la disciplina generale di cui agli artt. 20 e 21 della L. 30 aprile 1969, n. 153.
Durata del periodo di anticipazione ex art. 2 L. 863/1984
Il periodo di anticipazione termina con il compimento dell’età pensionabile prevista in via normale nell’anno di ammissione al trattamento anticipato. La circolare porta un esempio: per le domande presentate entro il 1993 il periodo cessa al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne.
Da tale data la pensione deve continuare a essere corrisposta anche se il rapporto di lavoro cessa, mentre si applica il regime generale sul cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro.
Pensionamento anticipato ex art. 19 L. 223/1991
La seconda parte riguarda i lavoratori dipendenti da aziende che si avvalgono della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale. La norma, come modificata dall’art. 5 L. 19 luglio 1993, n. 236, richiede:
- un’età inferiore di non più di 60 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
- un’anzianità contributiva non inferiore a 15 anni.
L’età va verificata con riferimento alla data della domanda e tenendo conto dell’età pensionabile risultante dal D.Lgs. 503/1992; il requisito contributivo resta invece fisso a 15 anni.
Anche per questa fattispecie non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro, poiché la legge disciplina espressamente il cumulo della pensione anticipata con la retribuzione nel periodo di anticipazione.
Cumulo, cessazione del periodo e revoca ex art. 19 L. 223/1991
Nel periodo compreso tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dell’età pensionabile, il pensionato può cumulare la pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro entro il limite della differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito a tempo pieno e quella effettivamente corrisposta per il lavoro a tempo parziale.
La durata del periodo di anticipazione si esaurisce al raggiungimento dell’età pensionabile normale prevista nell’anno di ammissione. Da quel momento la pensione deve essere corrisposta indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e si applica il regime generale sul cumulo con i redditi da lavoro.
La circolare segnala però una specifica causa di revoca: se, prima del compimento dell’età pensionabile, interviene la risoluzione del rapporto a tempo parziale oppure il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, la pensione anticipata viene revocata, in conformità alla previsione espressa dell’art. 19 L. 223/1991.
Esclusione dal blocco introdotto dal D.L. 553/1994
Infine, la circolare chiarisce che i trattamenti anticipati di vecchiaia da liquidare ai sensi dell’art. 2 L. 863/1984 e dell’art. 19 L. 223/1991 non sono interessati dal blocco dei pensionamenti anticipati disposto dal D.L. 28 settembre 1994, n. 553. Ciò in quanto tali trattamenti sono subordinati al raggiungimento di un’età prestabilita. Il richiamo vale anche per i trattamenti anticipati a carico dei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, con rinvio alla circolare n. 290, parte quarta, del 4 novembre 1994.
Punti principali
Coordinamento con il D.Lgs. 503/1992
La circolare nasce per risolvere le criticità sorte dopo il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che ha introdotto un innalzamento graduale dell’età pensionabile dal 1994. In base alle indicazioni del Ministero del Lavoro, vengono fissati i criteri per applicare le norme sui pensionamenti anticipati di vecchiaia previste dall’art. 2 L. 863/1984 e dall’art. 19 L. 223/1991.
Pensionamento anticipato ex art. 2 L. 863/1984
Possono accedervi i lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà, se hanno un’età non superiore a 24 mesi in meno rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia e se hanno maturato i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione previsti dal D.Lgs. 503/1992 alla data della domanda. La cessazione dell’attività lavorativa non è richiesta, perché la disciplina speciale presuppone la prosecuzione del rapporto, sia pure a tempo parziale. Durante il periodo di anticipazione il trattamento è cumulabile con la retribuzione nei limiti della somma corrispondente alla retribuzione persa al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; negli altri casi continua ad applicarsi la disciplina generale sul cumulo di cui agli artt. 20 e 21 L. 153/1969.
Durata del periodo di anticipazione ex art. 2 L. 863/1984
Il periodo di anticipazione termina quando il lavoratore compie l’età pensionabile prevista in via normale nell’anno di ammissione al pensionamento anticipato. Per le domande presentate entro il 1993, a titolo esemplificativo, il periodo cessa al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne. Da quel momento la pensione continua a essere corrisposta anche se il rapporto di lavoro cessa, e si applica il regime generale di cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro.
Pensionamento anticipato ex art. 19 L. 223/1991
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti da aziende che si avvalgono del ricorso al lavoro a tempo parziale. I requisiti indicati sono: età non superiore a 60 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e anzianità contributiva non inferiore a 15 anni. L’età va verificata con riferimento alla data della domanda secondo l’età pensionabile vigente in base al D.Lgs. 503/1992, mentre il requisito contributivo resta fissato in 15 anni. Anche in questo caso non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro, perché la legge disciplina espressamente il cumulo con la retribuzione nel periodo di anticipazione.
Cumulo, durata e revoca ex art. 19 L. 223/1991
Nel periodo tra decorrenza della pensione anticipata e compimento dell’età pensionabile, la pensione è cumulabile con la retribuzione entro il limite della differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata a tempo pieno e quella effettivamente percepita a tempo parziale. Il periodo di anticipazione termina al raggiungimento dell’età pensionabile normale prevista nell’anno di ammissione. Da tale momento la pensione continua anche se il rapporto non cessa, ma si applica il regime generale di cumulo con i redditi da lavoro. Tuttavia, se prima di tale data interviene la risoluzione del rapporto a tempo parziale o il ripristino del rapporto a tempo pieno, la pensione anticipata viene revocata.
Esclusione dal blocco dei pensionamenti anticipati del D.L. 553/1994
La circolare precisa che i trattamenti anticipati di vecchiaia liquidati ai sensi dell’art. 2 L. 863/1984 e dell’art. 19 L. 223/1991 non rientrano nel blocco dei pensionamenti anticipati disposto dal D.L. 28 settembre 1994, n. 553, poiché sono subordinati al raggiungimento di un’età prestabilita. La precisazione è richiamata anche con riferimento ai trattamenti anticipati a carico dei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, con rinvio alla circolare n. 290, parte quarta, del 4 novembre 1994.
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