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Circolare

Circolare numero 316 del 1-12-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione del D.L. 24 novembre 1994 n. 646, che ha sostituito il precedente D.L. n. 624/1994, in favore dei soggetti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade di novembre 1994. Vengono disciplinate le sospensioni di termini di prescrizione, decadenza, pagamenti e adempimenti contributivi, con differenze tra una sospensione generale per i residenti/sedi nei comuni individuati e una sospensione specifica per i soggetti che abbiano subito rilevanti danni. Sono inoltre indicate le modalità operative per datori di lavoro, artigiani e commercianti, i termini di ripresa dei pagamenti, la documentazione necessaria e l’elenco dei comuni colpiti.

Sospensione di termini e contributi per i soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994

Sospensioni e provvidenze per gli eventi alluvionali di novembre 1994

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 24 novembre 1994 n. 646, che ha sostituito il precedente D.L. n. 624/1994 in materia di provvidenze per i soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade di novembre 1994. Le indicazioni riguardano, in particolare, la sospensione di termini, versamenti e adempimenti contributivi, con distinzioni tra sospensione generalizzata e sospensione subordinata alla prova del danno rilevante.

Superamento della precedente disciplina

Poiché il nuovo decreto legge sostituisce integralmente il D.L. n. 624/1994, le istruzioni precedentemente impartite con la circolare n. 301 del 16/11/1994 devono considerarsi superate. La disciplina applicabile è quindi quella del D.L. n. 646/1994 e dei successivi D.P.C.M. che individuano i comuni interessati.

Sospensione generale di termini per residenti e sedi nei comuni colpiti

L’art. 6, comma 1, dispone la sospensione, dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995, dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, sia sostanziali sia processuali, dai quali derivino decadenze da diritti, azioni o eccezioni. Il beneficio spetta ai soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati dal D.P.C.M. 26/11/1994.

La sospensione opera anche rispetto:

  • alle azioni legali;
  • ai procedimenti amministrativi;
  • ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari;
  • ai termini comunque concessi per la trattazione di pratiche amministrative.

Per l’Istituto, però, la circolare precisa che non opera alcun beneficio, non essendo esso soggetto destinatario della norma; restano quindi fermi i normali termini di prescrizione e decadenza. Le sedi devono comunque evitare di avviare o proseguire, nel periodo di sospensione, atti legali contro persone fisiche residenti nei comuni interessati.

Effetti sul condono previdenziale e sui titoli esecutivi

Tra gli effetti della sospensione viene richiamata la terza rata del condono previdenziale e assistenziale di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. 28/10/1994 n. 601, con scadenza 30 novembre 1994. Tale rata deve essere corrisposta al termine della sospensione, ossia il 1 marzo 1995.

Ai sensi dell’art. 6, comma 15, sono inoltre sospesi dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994 i termini di scadenza di:

  • vaglia cambiari;
  • cambiali;
  • altri titoli di credito aventi forza esecutiva;
  • ogni altro atto avente forza esecutiva.

Questa sospensione vale solo per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati che abbiano subito rilevanti danni. In tale ambito rientra anche la sospensione delle quote di dilazioni concesse per debiti verso l’Istituto, se scadute o in scadenza nel periodo; le rate vanno recuperate alla fine del periodo di sospensione senza applicazione di interessi di differimento.

La circolare evidenzia inoltre che non si fa luogo a rimborsi o restituzioni per somme eventualmente corrisposte nonostante la sospensione.

Sospensione dei contributi previdenziali e sanitari

L’art. 7, comma 1, sospende dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995 i termini per il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, purché i soggetti interessati abbiano subito rilevanti danni in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali.

La circolare sottolinea che chi abbia già sospeso il versamento in base al precedente D.L. n. 624/1994 ma non rientri nella nuova disciplina dovrà versare i contributi indebitamente sospesi, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Datori di lavoro: ambito soggettivo, oggetto della sospensione e adempimenti

Per i datori di lavoro, la sospensione comprende sia i contributi previdenziali e assistenziali sia quelli dovuti al SSN, nonché gli adempimenti connessi al versamento. La sospensione riguarda quindi anche la presentazione della modulistica contributiva DM10/1, DM10/2, DM10/3 e DM10/S.

I modelli con scadenza legale nel periodo di sospensione devono essere presentati entro il 2 maggio 1995, poiché il 1 maggio è festivo. La sospensione si applica a tutti i contributi dovuti dai datori di lavoro, sia alla quota a carico del datore sia alla quota a carico del dipendente, e interessa i DM10 con scadenza legale:

  • 20/11/1994;
  • 20/12/1994;
  • 20/1/1995;
  • 20/2/1995;
  • 20/3/1995;
  • 20/4/1995.

Datori di lavoro: soggetti beneficiari e nozione di danno rilevante

Beneficiari della sospensione sono i soggetti che hanno svolto la loro attività lavorativa nei comuni colpiti dalle alluvioni indicati nel D.P.C.M. 26/11/1994 e che abbiano riportato rilevanti danni. Il criterio adottato è quello del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, non della residenza: sono quindi ammesse sia le aziende residenti nei comuni colpiti, sia le aziende con sede altrove che abbiano svolto attività, in tutto o in parte, nei territori alluvionati.

In quest’ultimo caso, la sospensione riguarda soltanto i lavoratori occupati nell’attività svolta nelle zone danneggiate.

Il danno rilevante deve essere valutato dall’azienda stessa, tenendo conto della dimensione aziendale e del bilancio. Esso deve inoltre essere documentato con certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Modalità per ottenere il beneficio e adempimenti delle sedi

Per ottenere la sospensione, gli interessati devono inviare all’Istituto entro il 2 maggio 1995:

  • la domanda da cui risulti la volontà di usufruire della sospensione;
  • il certificato, reso ai sensi della legge n. 15/1968, attestante che l’azienda ha subito danni rilevanti.

Le sedi, ricevuta la domanda, devono attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione "8X", con il significato di sospensione dei termini ex art. 7, comma 1, D.L. n. 646/1994.

Per le aziende che accentrano gli adempimenti contributivi anche per attività svolte nei comuni colpiti, i lavoratori interessati non devono essere compresi nelle denunce ordinarie da presentare nei termini; per essi devono essere predisposte denunce separate entro il 2 maggio 1995.

Recupero dei contributi sospesi e regime sanzionatorio

Il decreto legge non detta una disciplina specifica sul recupero dei contributi sospesi. Pertanto il versamento differito deve avvenire al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 2 maggio 1995.

Qualora il pagamento avvenga dopo tale data, si applicano le normali sanzioni civili previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 48/1988, con decorrenza dal 3 maggio 1995.

Artigiani e commercianti

Il beneficio spetta anche agli artigiani e commercianti che abbiano svolto la propria attività nei comuni indicati nell’allegato, anche se non residenti nelle zone alluvionate.

La sospensione riguarda:

  • i bollettini con scadenza 20/1/1995, relativi alla quarta rata dei contributi IVS sul minimale;
  • i bollettini con scadenza 20/4/1995, relativi alla prima rata dei contributi IVS sul minimale per il 1995;
  • i versamenti volontari relativi al terzo e quarto trimestre 1994.

La domanda di sospensione, con allegata la certificazione del danno prevista dall’art. 6, comma 12, deve essere presentata entro il 2 maggio 1995. Entro la stessa data devono essere pagate le somme dovute ma non corrisposte per effetto della sospensione.

La circolare aggiunge che, per artigiani e commercianti, i contributi non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al loro completo pagamento, in quanto non opera il principio di automaticità delle prestazioni.

Elenco dei comuni interessati

L’allegato alla circolare riporta l’elenco dei comuni colpiti, individuati dai D.P.C.M. 26/11/1994 e 29/11/1994. L’elenco comprende comuni delle province di Parma, Reggio Emilia, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli, Massa Carrara, Rovigo e Ferrara, oltre ad alcune specifiche porzioni del comune di Genova.

La circolare si chiude con l’indicazione che il testo allegato contiene integralmente tale elenco, utile per l’individuazione dei soggetti e delle aziende potenzialmente beneficiari delle sospensioni.

Punti principali

Sostituzione del precedente decreto e superamento delle istruzioni precedenti

Il D.L. 24/11/1994 n. 646, pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994, sostituisce il D.L. 9/11/1994 n. 624. Di conseguenza, le istruzioni impartite con la circolare n. 301 del 16/11/1994 devono intendersi superate e sostituite dalle nuove disposizioni.

Sospensione generale di termini per residenti o sedi nei comuni individuati

L’art. 6, comma 1, sospende dal 4/11/1994 al 28/2/1995 i termini di prescrizione e i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati dal D.P.C.M. 26/11/1994. La sospensione riguarda anche termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi, inclusi i processi esecutivi mobiliari e immobiliari. Per l’Istituto, tuttavia, non essendo beneficiario delle disposizioni, restano fermi i normali termini di prescrizione e decadenza; le sedi devono comunque astenersi dall’iniziare o proseguire, nel periodo di sospensione, atti legali verso persone fisiche residenti nei comuni interessati.

Condono previdenziale e assenza di rimborsi

La sospensione incide sulla terza rata del condono previdenziale e assistenziale di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. 28/10/1994 n. 601, con scadenza 30/11/1994, che deve essere pagata al termine della sospensione, cioè il 1/3/1995. La circolare precisa inoltre che non si fa luogo a rimborsi o restituzioni per somme corrisposte nonostante la sospensione.

Sospensione dei titoli esecutivi e delle dilazioni

Ai sensi dell’art. 6, comma 15, sono sospesi dal 4/11/1994 al 31/12/1994 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito con forza esecutiva e ogni altro atto avente forza esecutiva, ma solo per i soggetti residenti o con sede nei comuni individuati che abbiano subito rilevanti danni. La sospensione comporta anche il differimento delle quote di dilazioni per debiti verso l’Istituto scadute o in scadenza nel periodo; tali quote vanno riscosse alla fine della sospensione, senza interessi di differimento.

Sospensione dei contributi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995

L’art. 7, comma 1, sospende dal 4/11/1994 al 30/4/1995 i termini per il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, a condizione che i soggetti abbiano subito rilevanti danni. La circolare segnala che chi abbia sospeso i versamenti in base al precedente D.L. n. 624/1994 ma non rientri nella nuova disciplina deve regolarizzare i contributi indebitamente sospesi secondo la delibera del C.d.A. n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Datori di lavoro: ambito della sospensione e adempimenti

Per i datori di lavoro la sospensione riguarda sia i contributi previdenziali e assistenziali sia quelli SSN, nonché gli adempimenti connessi al versamento, inclusa la presentazione dei modelli DM10/1, DM10/2, DM10/3 e DM10/S. I modelli con scadenza legale nel periodo di sospensione vanno presentati entro il 2/5/1995, poiché il 1 maggio è festivo. La sospensione si applica a tutti i contributi dovuti dai datori di lavoro, sia quota azienda sia quota dipendente, e interessa i DM10 con scadenza 20/11/1994, 20/12/1994, 20/1/1995, 20/2/1995, 20/3/1995 e 20/4/1995.

Datori di lavoro: beneficiari, danno rilevante e documentazione

Beneficiari sono i soggetti che hanno svolto attività lavorativa nei comuni colpiti e che, a seguito degli eventi alluvionali, hanno riportato rilevanti danni. La circolare precisa che conta il luogo di svolgimento dell’attività, non la residenza; quindi possono accedere al beneficio sia aziende residenti nei comuni colpiti sia aziende con sede altrove che abbiano svolto attività, in tutto o in parte, nei comuni alluvionati, limitatamente ai lavoratori impiegati in tali zone. Il danno rilevante deve essere valutato dall’azienda e documentato con certificazione resa ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15. La domanda di sospensione e il certificato devono essere inviati all’Istituto entro il 2/5/1995.

Recupero dei contributi sospesi e sanzioni

Il decreto non contiene regole speciali per il recupero dei contributi sospesi: il versamento differito deve avvenire entro il 2/5/1995. Se il pagamento avviene oltre tale termine, si applicano le normali sanzioni civili ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 48/1988, a decorrere dal 3/5/1995.

Codifica delle aziende e gestione delle denunce accentrate

Le sedi devono attribuire alle posizioni contributive delle aziende che chiedono la sospensione il codice di autorizzazione "8X", con il significato di sospensione dei termini ex art. 7, comma 1, D.L. n. 646/1994. Per le aziende che accentrano gli adempimenti contributivi anche per attività svolte nei comuni colpiti, i lavoratori interessati non devono essere inclusi nelle denunce ordinarie DM10/1, DM10/2 e DM10/S presentate nei termini; per essi vanno presentate denunce separate entro il 2/5/1995.

Artigiani e commercianti: benefici, scadenze e limitazioni

Anche artigiani e commercianti che abbiano svolto la propria attività nei comuni indicati possono usufruire della sospensione, anche se non residenti nelle zone alluvionate. La sospensione riguarda i bollettini con scadenza 20/1/1995 (quarta rata IVS sul minimale) e 20/4/1995 (prima rata IVS sul minimale per il 1995), nonché i versamenti volontari del terzo e quarto trimestre 1994. La domanda di sospensione, corredata dalla certificazione del danno ex art. 6, comma 12, deve essere presentata entro il 2/5/1995; il pagamento delle somme dovute deve comunque avvenire entro tale data. Inoltre, per gli artigiani e commercianti, i contributi non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al loro completo versamento, in assenza del principio di automaticità delle prestazioni.

Elenco dei comuni colpiti

La circolare riporta in allegato l’elenco dei comuni individuati dai D.P.C.M. 26/11/1994 e 29/11/1994 come colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994. L’elenco comprende comuni di numerose province, tra cui Parma, Reggio Emilia, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli, Massa Carrara, Rovigo e Ferrara, oltre a specifiche zone del comune di Genova.

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