Circolare numero 311 del 25-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi sulle convenzioni con le Confederazioni dei lavoratori autonomi per la riscossione delle quote associative mediante bollettino di conto corrente. Vengono precisati i requisiti della scheda di adesione, la disciplina della revoca del rapporto associativo, gli effetti della revoca sui bollettini dell’anno successivo e i soli casi in cui è consentita la cancellazione della quota associativa in corso d’anno. Si ribadisce che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo, limitandosi a prendere atto della revoca nei limiti previsti.
Precisazioni sulla riscossione delle quote associative tramite bollettino e sulla revoca dell’adesione
Precisazioni sulla riscossione delle quote associative tramite bollettino
La circolare interviene per fornire chiarimenti applicativi in merito alla disciplina introdotta dalla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 357 del 1989 e richiamata dalla circolare n. 248 del 23 novembre 1989. L’oggetto riguarda in particolare le modalità di iscrizione, revoca del rapporto associativo e conseguenze operative sulla riscossione dei contributi associativi mediante bollettino di conto corrente.
Conformità della scheda di adesione
La scheda di adesione che le Confederazioni presentano alle SAP per la conferma delle richieste di associazione deve essere conforme al modello allegato 2 alla circolare n. 248/1989. La circolare precisa tuttavia che possono essere considerate valide anche schede contenenti clausole aggiuntive, purché non incompatibili con la Convenzione. Eventuali previsioni ulteriori, come riferimenti a norme statutarie che prevedono adesioni per periodi pluriennali, non rilevano per l’Istituto ai fini della riscossione dei contributi associativi.
Contenuto obbligatorio della scheda
A pena di invalidità, la scheda di adesione deve riportare alcuni elementi essenziali:
- l’espresso riferimento alla legge n. 311 del 1973;
- l’impegno dell’aderente a versare i contributi associativi insieme a quelli obbligatori stabiliti dalle norme di legge;
- la consapevolezza che la revoca produrrà effetti non prima dell’anno successivo a quello di presentazione.
Revoca dell’adesione e decorrenza degli effetti
La revoca deve essere presentata alla Confederazione, la quale, secondo quanto previsto dalla Convenzione, è tenuta a comunicarla all’Istituto in tempo utile per l’eliminazione della quota dai bollettini a decorrere dall’anno successivo. La circolare precisa inoltre che le SAP devono procedere alla cancellazione della quota, sempre con decorrenza dall’anno successivo all’invio della revoca, anche se la Confederazione non abbia trasmesso la comunicazione, purché l’assicurato dimostri di aver inviato regolare revoca nei termini stabiliti.
In tale ipotesi, l’Istituto non entra nel merito dei rapporti tra associato e Confederazione, dei quali resta estraneo; si limita a prendere atto della volontà di recesso, che comporta anche la revoca dell’autorizzazione alla riscossione congiunta dei contributi associativi e obbligatori. Restano alle parti gli strumenti di tutela dei rispettivi diritti e obblighi.
Cancellazione in corso d’anno della quota associativa
La cancellazione della quota associativa in corso d’anno, con riemissione dei bollettini privi della quota stessa, è ammessa soltanto nei seguenti casi:
- richiesta della Confederazione cui l’assicurato aderisce;
- formale disconoscimento, da parte dell’assicurato, della firma apposta sulla scheda di adesione in possesso dell’Istituto;
- richiesta esplicita dell’assicurato accompagnata dalla prova di avere revocato l’adesione nei termini previsti dalla Convenzione, ad esempio mediante raccomandata o ricevuta.
Per le cancellazioni effettuate nei casi di disconoscimento della firma o di prova della revoca tempestiva, le SAP devono dare tempestiva informazione alle Confederazioni interessate.
Punti principali
Conformità della scheda di adesione al modello ministeriale
La scheda di adesione presentata dalle Confederazioni alle SAP per la conferma delle richieste di associazione deve essere conforme al modello allegato 2 alla circolare n. 248 del 23 novembre 1989. È comunque considerata valida anche una scheda contenente ulteriori clausole, purché non in contrasto con la Convenzione; tali aggiunte, come riferimenti a norme statutarie che prevedano adesioni pluriennali, non hanno rilevanza per l’Istituto nelle procedure di riscossione dei contributi associativi.
Elementi obbligatori della scheda a pena di invalidità
La scheda di adesione deve contenere obbligatoriamente, pena invalidità, l’espresso riferimento alla legge n. 311 del 1973, l’impegno a versare i contributi associativi unitamente a quelli obbligatori previsti dalle norme di legge e l’indicazione che la revoca produrrà effetti non prima dell’anno successivo a quello di presentazione.
Revoca dell’adesione e comunicazione all’Istituto
La revoca deve essere presentata alla Confederazione, che ai sensi della Convenzione deve comunicarla all’Istituto in tempo utile affinché la quota venga eliminata dai bollettini a partire dall’anno successivo. Le SAP devono comunque cancellare la quota, con decorrenza dall’anno successivo all’invio della revoca, anche se la Confederazione non abbia trasmesso la comunicazione, quando l’assicurato dimostri di avere inviato regolare revoca nei termini. Si precisa che ciò non comporta alcuna ingerenza nel rapporto tra associato e Confederazione, rispetto al quale l’Istituto resta estraneo.
Cancellazione della quota in corso d’anno: casi ammessi
La cancellazione della quota associativa in corso d’anno, con riemissione dei bollettini privi della quota stessa, è consentita solo in tre ipotesi: su richiesta della Confederazione cui l’assicurato aderisce; in caso di formale disconoscimento, da parte dell’assicurato, della firma apposta sulla scheda di adesione in possesso dell’Istituto; oppure se l’assicurato richiede la cancellazione esibendo contestualmente prova dell’avvenuta revoca nei termini previsti dalla Convenzione, come raccomandata o ricevuta.
Obbligo di informativa alle Confederazioni
Per le cancellazioni disposte nei casi di formale disconoscimento della firma o di prova della revoca tempestiva da parte dell’assicurato, le SAP devono dare tempestiva notizia alle Confederazioni interessate.
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