Cassazione Civile, Ordinanza n. 33873/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dal decesso di un socio di una società in nome collettivo avente ad oggetto, secondo lo statuto, attività edilizia di costruzione, trasformazione e manutenzione di fabbricati. Gli eredi del socio defunto agivano per ottenere l'accertamento del loro subentro nella quota sociale del de cuius, sostenendo che la società avesse continuato a operare e che essi fossero già di fatto inseriti nella compagine. Alcuni altri soci/eredi resistenti eccepivano invece che la società fosse in realtà una mera comunione immobiliare, costituita solo per il godimento di beni, e in via riconvenzionale chiedevano la declaratoria di nullità della società ai sensi dell'art. 2248 c.c. e lo scioglimento della comunione sugli immobili; in subordine, chiedevano lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Il Tribunale accolse la domanda di subentro; la Corte d'appello confermò, ritenendo sussistente un'attività gestoria e speculativa idonea a escludere la comunione. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione degli artt. 2082, 2247 e 2248 c.c. e dell'art. 1 l. n. 947/1982, sostenendo che l'unico scopo fosse l'acquisto e il godimento in comunione dei terreni, senza vera attività economica; 2) violazione degli artt. 183, comma 6, e 153 c.p.c., lamentando l'utilizzo di documenti prodotti tardivamente e chiedendo che la preclusione fosse rilevata d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente distinto tra società e comunione, valorizzando elementi sintomatici dell'esercizio di un'attività economica: operazioni di valorizzazione edilizia e urbanistica dei terreni, operazioni di vendita e riacquisto con terzi, distribuzione di utili e finanziamenti, nonché l'assenza di prova di un mero godimento diretto degli immobili da parte dei soci. Ha inoltre escluso il vizio processuale dedotto con il secondo motivo, perché la censura non indicava il concreto pregiudizio al diritto di difesa e si risolveva in una contestazione del merito sulla rilevanza dei documenti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2082 c.c.
Richiamato per definire l'esercizio di attività economica organizzata come indice della natura societaria del rapporto.
art. 2247 c.c.
Richiamato per la nozione di contratto di società, basata sull'esercizio in comune di un'attività economica e sulla divisione degli utili.
art. 2248 c.c.
Richiamato per la distinzione tra società e comunione; la comunione non si presume quando risulti una struttura dinamica e speculativa propria della società.
art. 2272, n. 2, c.c.
Richiamato per escludere la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, poiché l'attività prevista risultava ancora perseguibile.
art. 1 l. n. 947/1982
Citato dai ricorrenti in relazione alla regolarizzazione della società, ma ritenuto non decisivo ai fini della qualificazione del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge; la Corte ribadisce che il vizio attiene alla sussunzione della fattispecie concreta sotto la norma astratta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il dedotto vizio processuale; la Corte afferma che è ammissibile solo se si allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Citato in relazione alle preclusioni istruttorie e alla dedotta tardività documentale.
art. 153 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 183 c.p.c. per sostenere la non utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per distinguere società e comunione occorre verificare se i beni siano destinati a un mero godimento statico o siano invece strumento di un'attività economica comune: nel primo caso ricorre la comunione, nel secondo la società.
- La qualificazione del rapporto non dipende solo dalla veste formale o dall'oggetto sociale dichiarato, ma dalla concreta attività svolta e dagli indici fattuali che rivelano una gestione dinamica e speculativa.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è correttamente formulata quando si contesta l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma, non quando si chiede una diversa lettura dei fatti.
- Il motivo di ricorso fondato su un vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. è inammissibile se non indica in modo specifico quale pregiudizio concreto al diritto di difesa sia derivato dall'asserita irregolarità.
- La deduzione della tardività o irrilevanza di documenti non può tradursi in una mera contestazione del merito della loro efficacia probatoria quando il giudice di merito abbia già compiuto una valutazione complessiva delle risultanze di causa.
- Nelle società di persone il mancato deposito dei bilanci non esclude di per sé la possibilità di accertare l'esercizio di un'attività economica sulla base di altri elementi fattuali.
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