Sentenza del 10/06/2015 n. 12005 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato cartelle di pagamento relative a maggiori IRPEF, CSSN e tassa per l'Europa, oltre a sanzioni e interessi per gli anni 1996 e 1997. Sosteneva di aver conosciuto il debito soltanto nel 2005, con la notifica degli atti di pignoramento, e contestava la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento presupposti. In particolare, deduceva che l'Amministrazione avesse applicato illegittimamente la procedura semplificata prevista per l'irreperibilità, senza tentare la notifica presso il luogo di lavoro della contribuente, gli uffici della società Radio Dimensione Suono, dove ella svolgeva abitualmente attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della CTR secondo cui il luogo di lavoro subordinato non poteva essere considerato un "ufficio" del contribuente. Ha stabilito che, ai fini della notifica, per ufficio deve intendersi anche il luogo in cui il destinatario presta abitualmente servizio o svolge un'attività, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia autonomo o subordinato e dalla natura privata o pubblica dell'attività. La procedura semplificata di deposito presso la Casa comunale è applicabile soltanto quando nel Comune non esistano abitazione, ufficio o azienda del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. [...] si affigge nell'albo del Comune.
La procedura notificatoria semplificata è utilizzabile solo se, nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica, non esistono un'abitazione, un ufficio o un'azienda del contribuente. Il concetto di ufficio comprende anche il luogo in cui il destinatario svolge abitualmente attività lavorativa subordinata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento, da coordinare con le regole speciali previste per gli atti tributari.
Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti
Costituiscono la disciplina ordinaria delle notificazioni. Quando nel Comune esiste un ufficio del destinatario, la notifica deve essere tentata secondo le modalità ordinarie presso tale luogo.
Codice di procedura civile, art. 140
Prevede la procedura di deposito e gli ulteriori adempimenti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario. Per gli atti tributari, la disciplina speciale può semplificare tali adempimenti solo nelle condizioni previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, all'omessa pronuncia e ai vizi della motivazione.
Massime di principio
- La notifica tributaria mediante deposito presso la Casa comunale e affissione all'albo è una modalità eccezionale e non può essere utilizzata se nel Comune è individuabile un'abitazione, un ufficio o un'azienda del contribuente.
- Per "ufficio del contribuente" non si intende soltanto un locale di proprietà o diretto dal destinatario: può rientrare anche il luogo presso cui egli presta abitualmente lavoro subordinato o svolge altra attività.
- Prima di ricorrere alla procedura semplificata per irreperibilità, l'Amministrazione deve effettuare ricerche diligenti nei luoghi rilevanti e documentare i tentativi di notifica.
- La conoscenza del luogo di lavoro da parte dell'Amministrazione può rendere illegittima la mancata notifica presso tale sede, soprattutto quando il luogo sia stabile, facilmente identificabile e collegato all'attività abituale del destinatario.
- La Cassazione, quando rileva un errore nell'interpretazione della disciplina notificatoria, può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito per verificare concretamente se il luogo di lavoro fosse noto e se vi fosse stato un effettivo tentativo di notifica.
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