Cassazione Civile, Ordinanza n. 25417/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un acquirente aveva acquistato da una società venditrice un motociclo nuovo, pagando parte del prezzo subito e il saldo dopo alcuni mesi, ma ricevendo il bene solo successivamente. Dopo la consegna aveva riscontrato ripetuti problemi tecnici e aveva dovuto ricorrere più volte a riparazioni presso officine autorizzate; inoltre, riferiva una caduta in strada causata dall’improvvisa rottura del cambio. In giudizio chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione di quanto versato e il risarcimento del danno. Il tribunale gli aveva dato ragione, ma la corte d’appello, su impugnazione della venditrice, aveva riformato la decisione negando la risoluzione. Con il ricorso per cassazione il compratore deduceva: 1) omesso esame di un documento da cui risultava la richiesta di risoluzione; 2) violazione dell’art. 130 cod. consumo, per avere la corte d’appello escluso la risoluzione nonostante la reiterata inefficacia delle riparazioni e la ricorrenza di un difetto di conformità; 3) violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione, per avere la sentenza escluso senza adeguata spiegazione che l’incidente fosse conseguenza del difetto del mezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo ritenendo erronea l’applicazione dell’art. 130, comma 7, cod. consumo da parte del giudice d’appello, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che nella disciplina consumeristica i rimedi sono gerarchizzati: prima riparazione o sostituzione, poi, se tali rimedi sono impossibili, eccessivamente onerosi o si siano rivelati inefficaci/cagionevoli di notevoli inconvenienti, riduzione del prezzo o risoluzione. Nel caso concreto, la pluralità di interventi riparatori non aveva eliminato il difetto e, considerate natura e finalità del bene acquistato, doveva ritenersi superato ogni limite di ragionevolezza nei disagi sopportati dall’acquirente.
Norme richiamate
art. 130 cod. consumo
Prevede una gerarchia di rimedi a tutela del consumatore: in via primaria riparazione o sostituzione; solo in presenza dei presupposti indicati dalla norma il consumatore può chiedere riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. La scelta del rimedio secondario è libera, ma solo dopo il fallimento o l’inidoneità dei rimedi primari.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato come base della trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura di motivazione apparente o omessa motivazione.
art. 11 comma 6 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Nella vendita di beni di consumo non conformi, i rimedi sono strutturati in senso progressivo: il consumatore deve anzitutto attivare riparazione o sostituzione; solo se tali rimedi sono impossibili, eccessivamente onerosi, non tempestivi o hanno causato notevoli inconvenienti, può domandare riduzione del prezzo o risoluzione.
- La reiterata esecuzione di riparazioni inefficaci può integrare il presupposto per accedere ai rimedi secondari, poiché dimostra che i rimedi primari non hanno eliminato il difetto di conformità.
- La valutazione della gravità dell’inadempimento e dei disagi sopportati dall’acquirente deve tenere conto della natura del bene e della sua concreta destinazione economico-funzionale.
- Il fatto che il consumatore abbia inizialmente accettato riparazioni non esclude di per sé il successivo ricorso alla risoluzione, se i rimedi primari si rivelano inidonei o gravemente pregiudizievoli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25375/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25377/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25378/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25380/2022 del 26/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →