Sentenza del 23/06/2020 n. 1863 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Beneficio prima casa - Immobile oggetto di divisione giudiziale - Dichiarazione - Nel corso del giudizio civile di divisione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il momento e la sede in cui rendere le dichiarazioni necessarie per ottenere l’agevolazione «prima casa» su un immobile assegnato nell’ambito di una divisione giudiziale ereditaria. La contribuente non aveva reso tali dichiarazioni durante il giudizio civile di divisione; la questione era se potesse comunque beneficiare dell’agevolazione.
La decisione
È stata esclusa l’agevolazione e riconosciuta la decadenza dal beneficio, poiché le dichiarazioni devono essere rese dall’acquirente nell’atto di acquisto e, nella divisione giudiziale, l’acquisto si perfeziona con la pubblicazione dell’ordinanza che dispone la divisione. Di conseguenza, le dichiarazioni dovevano essere presentate nel giudizio civile. Il testo fornito non indica importi, date, statuizioni sulle spese né ulteriori dettagli sull’esito dei gradi di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1
Le dichiarazioni necessarie per il riconoscimento del beneficio "prima casa" devono essere rese, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; nel caso di divisione giudiziale, poiché l'acquisto dell'immobile deve ritenersi perfezionato con la pubblicazione della ordinanza con cui il Tribunale civile sancisce la divisione ereditaria dell'immobile, le dichiarazioni necessarie per il riconoscimento del beneficio fiscale previsto dal d.P.R. n. 131/1986 in materia di "prima casa" devono essere rese in sede giudiziale.
Per ottenere il beneficio, le dichiarazioni richieste devono essere rese al momento in cui si perfeziona l’acquisto. Nella divisione giudiziale, tale momento coincide con la pubblicazione dell’ordinanza che dispone la divisione; pertanto le dichiarazioni vanno rese nel relativo giudizio civile, a pena di decadenza.
Massime di principio
- Nelle divisioni ereditarie giudiziali, ai fini dell’agevolazione «prima casa», l’assegnazione dell’immobile ha natura traslativa e l’acquisto si perfeziona con la pubblicazione dell’ordinanza di divisione, non con un successivo adempimento fiscale.
- Le dichiarazioni richieste per il beneficio devono essere rese nel procedimento in cui si perfeziona l’acquisto: se omesse nel giudizio civile di divisione, non possono essere recuperate successivamente e il contribuente decade dall’agevolazione.
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