Sentenza n. 952/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, recante condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 4.467,82, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso di una quota delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 ottobre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata attestata come definitiva dalla cancelleria il 2 aprile 2026. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l’avvenuto pagamento o altra giustificazione dell’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso e che l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza né fornito giustificazioni per la propria inerzia. Il Ministero è stato condannato, salvo che abbia adempiuto nelle more, a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per ottenere l’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza posta in esecuzione riconosceva, sulla somma dovuta, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni è decorso e l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto né fornisce una giustificazione dell’inerzia.
- Per le condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni dello Stato, il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il presupposto temporale per procedere all’esecuzione forzata o proporre l’azione di ottemperanza, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può impartire all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo al persistente inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente già inserito nell’amministrazione debitrice; in tale ipotesi, se svolge funzioni commissariali nell’ambito del proprio rapporto di servizio, non gli spetta alcun compenso.
- In presenza di insufficienza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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