Sentenza del 15/02/2018 n. 972 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Atto presupposto - Impugnazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento deducendo l’omessa notifica dell’atto presupposto, ossia dell’atto che avrebbe dovuto precedere e fondare la cartella. La mancata notificazione ha impedito la conoscenza tempestiva della pretesa tributaria e ha compromesso l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha affermato che il procedimento tributario deve svolgersi secondo una sequenza ordinata di atti, ciascuno portato a conoscenza del destinatario. L’omessa notifica dell’atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale, come la cartella di pagamento. Il contribuente può far valere tale vizio impugnando soltanto l’atto consequenziale notificato oppure impugnando cumulativamente anche l’atto presupposto, per contestare nel merito e radicalmente la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
La norma consente al contribuente di contestare l’atto presupposto non notificato insieme all’atto consequenziale effettivamente ricevuto, facendo valere il difetto della sequenza procedimentale e, se del caso, anche i vizi sostanziali della pretesa.
Massime di principio
- Quando un atto tributario consequenziale, come una cartella di pagamento, presuppone un atto precedente non notificato, il contribuente può impugnare direttamente l’atto ricevuto per far valere l’omessa notifica.
- L’omessa notifica dell’atto presupposto determina normalmente la nullità dell’atto consequenziale, perché impedisce al destinatario di conoscere tempestivamente la pretesa e di difendersi.
- Il contribuente può limitarsi a contestare il vizio di notifica oppure impugnare anche il merito della pretesa tributaria, contestando cumulativamente l’atto presupposto.
- La validità della riscossione dipende dal rispetto della sequenza procedimentale e dalla prova che gli atti precedenti siano stati regolarmente notificati.
- La contestazione deve essere proposta nei termini decorrenti dalla notifica dell’atto consequenziale, salvo specifiche questioni relative alla validità o inesistenza della notificazione.
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