Cassazione Civile, Ordinanza n. 24132/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un professionista aveva impugnato un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale gli richiedeva contributi dovuti per l'anno 2011, comprensivi di sanzioni e interessi. In primo grado e in appello le domande erano state respinte: i giudici di merito avevano escluso prescrizione e decadenza e avevano ritenuto sussistente l'evasione contributiva, valorizzando la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, l. 335/1995, in relazione all'art. 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come ostacoli giuridici, e non di mero fatto, le difficoltà di accertamento del credito derivanti dalla mancata compilazione del quadro RR, con conseguente illegittima applicazione della sospensione della prescrizione; ha inoltre censurato l'idea di un automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito, osservando che i redditi da lavoro autonomo erano stati comunque dichiarati nel quadro CM. Successivamente, con memoria, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater e di aver integralmente pagato le somme dovute, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato lo ius superveniens rappresentato dall'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. Accertato che il ricorrente aveva prodotto la documentazione richiesta e che risultava provato il pagamento integrale delle somme determinate dall'Agenzia delle entrate, la Corte ha ritenuto integrati i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo e disposto nulla sulle spese, richiamando il principio secondo cui, nel processo estinto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, l. 335/1995
È la norma invocata dal ricorrente in relazione al regime della prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte non la applica nel merito perché il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata.
art. 2941, n. 8, c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sospensione della prescrizione; la Corte non decide sulla sua applicazione perché il giudizio si estingue per ius superveniens.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 25, d.lgs. n. 46/1999
Norma evocata nella fase di merito come parametro della dedotta decadenza dall'iscrizione a ruolo; non è oggetto della decisione finale in cassazione.
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione"
La Corte la richiama come disciplina applicabile alla definizione agevolata, osservando che l'estinzione del giudizio richiede il perfezionamento effettivo della definizione e la produzione della documentazione prevista.
art. 12-bis del d.l. n. 84/2025
Norma di interpretazione autentica applicata come ius superveniens: ai fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti inseriti nella definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata, con estinzione dichiarata dal giudice d'ufficio dietro deposito della documentazione prescritta.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
"Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"
Regola applicata in mancanza di disposizioni speciali per affermare che, nel processo estinto, non vi è luogo a provvedere sulle spese oltre la regola dell'anticipazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato, precisando che esso consegue solo alle declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 235, l. n. 197/2022
È richiamato come disciplina della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e del perimetro dei debiti interessati.
art. 1, comma 241, l. n. 197/2022
È richiamato quale fonte della comunicazione necessaria nel procedimento di definizione agevolata.
art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202/2024
È richiamato insieme alla disciplina sulla documentazione necessaria ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando interviene una disciplina sopravvenuta di definizione agevolata applicabile al giudizio, il giudice di legittimità deve rilevarne gli effetti anche d'ufficio e dichiarare l'estinzione se risulta il perfezionamento della procedura e la produzione della documentazione richiesta.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata, il requisito decisivo è l'avvenuto pagamento nei termini previsti dalla norma sopravvenuta, unitamente al deposito degli atti e delle attestazioni richieste dalla disciplina applicabile.
- L'estinzione del giudizio preclude la decisione sul merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti senza esame.
- Nel processo estinto, salvo diversa disciplina speciale, le spese restano regolate dall'art. 310 c.p.c. e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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