Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3691/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 21 settembre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento ai fini della formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e a ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che l’amministrazione diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, poiché ha determinato l’attivazione del procedimento richiesto. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    istituisce il rito avverso il silenzio e consente la condanna dell’amministrazione a provvedere; il comma 3 consente, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta

    Il ricorso contro il silenzio è divenuto privo di oggetto quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e, se corrisponde alla pretesa fatta valere, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della parte ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio contro il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta concreta idonea a soddisfare integralmente la pretesa procedimentale, anche senza che sia ancora definita nel merito la domanda amministrativa.
  • La fissazione delle spese di lite può essere compensata quando il ritardo amministrativo è contenuto, l’amministrazione ha provveduto in tempi ragionevoli e il ritardo è collegato anche all’elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.