Cassazione Penale, Sentenza n. 17851/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha censurato l'omessa comunicazione da parte della Corte di appello della possibilità di sostituire la pena detentiva con le misure alternative previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamando l'art. 545-bis cod. proc. pen. e invocando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La deduzione si fondava sul fatto che la Corte aveva rideterminato la pena in misura tale da rendere applicabili le sanzioni sostitutive ma non aveva avvisato l'imputato di poterle chiedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: dagli atti è risultato che né l'imputato né il difensore avevano chiesto l'applicazione delle pene sostitutive né nell'atto di appello né in udienza (il difensore si era limitato a richiamare i motivi di appello). La giurisprudenza è stata richiamata nel senso che, anche dopo la riforma (art. 95 d.lgs. 150/2022), il giudice di appello può pronunciarsi sulle nuove misure sostitutive solo se la loro applicazione è stata richiesta dall'imputato, richiesta che può essere formulata al più tardi nel corso dell'udienza di discussione. Pertanto l'omesso avviso dell'art. 545-bis in sede di appello non determina la nullità della sentenza quando non vi sia stata la richiesta dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
La Corte afferma che l'obbligo di avviso previsto per il primo grado non impone al giudice d'appello di attivarsi d'ufficio; l'applicabilità delle pene sostitutive in appello richiede la previa richiesta dell'imputato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come norma che tutela il diritto di difesa con riferimento all'avviso; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione non costituisce nullità quando l'imputato non abbia chiesto le sanzioni sostitutive
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata come fonte delle pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità); la Corte sottolinea che la loro applicazione in appello dipende dalla richiesta difensiva
art. 20-bis cod. pen.
Norma sulle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi; la giurisprudenza richiede una specifica richiesta dell'imputato perché il giudice di appello si pronunci
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma 'Cartabia')
Disciplina transitoria che ha introdotto la possibilità in appello di valutare le nuove pene sostitutive; va contemperata con il principio devolutivo e con l'esigenza di una richiesta dell'imputato
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento al principio devolutivo del giudizio d'appello: il giudice d'appello si limita a ciò che è stato devoluto con l'impugnazione; ciò limita l'attivazione d'ufficio di misure non richieste
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Strumento dei motivi nuovi; la Corte ricorda che la richiesta delle misure sostitutive può essere prospettata con i motivi nuovi, quando ancora possibile
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al tipo di censura possibile in cassazione (error in procedendo) e all'esame diretto degli atti processuali per verificarne la fondatezza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire i criteri di valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda, la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere l'equo determinamento della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In appello il giudice non è obbligato a pronunciare d'ufficio sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi: perché ciò avvenga è necessaria una richiesta dell'imputato, che può essere effettuata anche in udienza e non necessariamente nell'atto di impugnazione
- L'omesso avviso ai sensi dell'art. 545-bis in sede di appello non determina automaticamente la nullità della sentenza se l'imputato non ha chiesto l'applicazione delle misure sostitutive; la nullità per difetto di avviso richiede che l'omissione abbia effettivamente leso il diritto di difesa
- Dopo la riforma (art. 95 d.lgs. 150/2022) il principio devolutivo dell'appello (art. 597 c.p.p.) conserva rilievo: le nuove opportunità sanzionatorie devono essere sollecitate dalle parti perché il giudice d'appello le consideri
- Difensori e imputati devono attivarsi tempestivamente: se la pena ridotta rende possibile una misura sostitutiva, è prudente richiederla formalmente in appello o, al più tardi, durante l'udienza di discussione per evitare la perdita della possibilità
- In sede di cassazione, le censure procedurali possono essere esaminate per error in procedendo, ma saranno rigettate se dagli atti risulta che la parte non ha formulato le richieste necessarie a far scattare gli obblighi del giudice
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