Sentenza n. 917/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziabili per la valorizzazione dei Borghi della Calabria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la graduatoria definitiva, che non lo aveva incluso tra i beneficiari del finanziamento per insufficienza di risorse, deducendo l’incompatibilità tra tale esito e un verbale d’intesa sottoscritto con la Regione il 20 novembre 2019. Secondo il ricorrente, tale intesa avrebbe previsto il finanziamento del progetto indipendentemente dall’esito dell’istruttoria e della valutazione della Commissione. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il mancato finanziamento. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto impugnare la precedente graduatoria provvisoria e che la graduatoria definitiva avrebbe avuto contenuto meramente confermativo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la graduatoria provvisoria costituiva un atto endoprocedimentale, espressamente suscettibile di modifiche all’esito delle istanze di riesame, mentre la lesione si è cristallizzata soltanto con la graduatoria definitiva. Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’indizione della procedura concorrenziale ha determinato un autovincolo della Regione al rispetto dell’avviso pubblico, dei criteri di istruttoria e delle modalità di valutazione previste dalla lex specialis. I beneficiari potevano quindi essere individuati legittimamente soltanto all’esito dell’istruttoria della Commissione e con l’approvazione della graduatoria definitiva. Il verbale d’intesa bilaterale, stipulato prima del completamento dell’istruttoria, non poteva derogare all’avviso pubblico né vincolare la Regione a finanziare il progetto di uno specifico Comune, poiché avrebbe alterato la procedura selettiva, compresso la discrezionalità della Commissione e violato l’imparzialità. La rimozione dell’autovincolo avrebbe richiesto, quantomeno, un atto regionale generale di autotutela, non adottato. Il verbale non è stato ritenuto idoneo neppure a configurare un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990 preordinato all’erogazione del finanziamento. Poiché la graduatoria definitiva risultava coerente con l’attività valutativa e con l’avviso pubblico, sono state respinte sia la domanda di annullamento sia quella risarcitoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della natura pubblica delle parti.
Norme richiamate
art. 15 l. 241/1990
accordo tra pubbliche amministrazioni
Il verbale d’intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all’erogazione del finanziamento, perché il contributo poteva essere riconosciuto soltanto all’esito della procedura selettiva disciplinata dall’avviso pubblico.
art. 15, comma 2-bis, l. 241/1990
Il giudice richiama la disposizione per rilevare che la validità dell’intesa bilaterale appariva comunque compromessa, senza procedere a una decisione autonoma e definitiva su tale profilo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’amministrazione che indice una procedura concorrenziale per l’erogazione di contributi si autovincola al rispetto dell’avviso pubblico, dei criteri di valutazione e delle modalità procedurali ivi stabilite; i beneficiari possono essere individuati legittimamente soltanto all’esito della procedura prevista dalla lex specialis.
- Un accordo bilaterale stipulato tra l’amministrazione concedente e uno dei partecipanti a una procedura selettiva non può derogare all’avviso pubblico né attribuire anticipatamente il beneficio prescindendo dall’istruttoria e dalla valutazione comparativa, poiché ciò viola imparzialità, par condicio e cogenza della lex specialis.
- La deroga o rimozione dell’autovincolo derivante dall’avviso pubblico non può essere realizzata mediante un’intesa bilaterale con uno dei concorrenti, ma richiede quantomeno un’apposita determinazione amministrativa generale di autotutela, ove ne ricorrano i presupposti.
- La graduatoria provvisoria, espressamente suscettibile di modifiche a seguito del riesame, costituisce normalmente un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; l’onere di impugnazione sorge con la graduatoria definitiva, quando la lesione della posizione del partecipante si cristallizza.
- La domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità della mancata ammissione a finanziamento deve essere respinta quando il provvedimento di approvazione della graduatoria risulti legittimo e difetti quindi il presupposto dell’illecito amministrativo.
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