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Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 69/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 204/2024 del Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro, pubblicata in data 7.5.2024, notificata il 30.8.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della “Retribuzione Professionale Docente” dell’importo di euro 710,04.

Giustizia amministrativa202500948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, n. 69/2024, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente per l'attività lavorativa svolta dal 9 febbraio 2019 al 18 giugno 2019, condannando il Ministero al pagamento di quanto dovuto, quantificato in euro 710,04 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza, notificata con formula esecutiva il 30 agosto 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito producendo una relazione secondo cui era stato emanato un decreto di liquidazione della somma capitale e l'importo risultava in liquidazione, ma non ha fornito prova dell'effettivo pagamento, neppure dopo due rinvii disposti per verificare l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione e non risultava eseguita. La mera adozione di un decreto di liquidazione e l'affermazione che la somma fosse in corso di liquidazione non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'adempimento, in assenza della prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi legali. Il giudice ha quindi nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere, previa verifica del perdurante inadempimento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente, nel caso concreto, la proposizione del giudizio di ottemperanza per l'inadempimento del debito derivante dalla sentenza.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    È la fonte contrattuale del diritto alla Retribuzione Professionale Docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • CCNI del 31 agosto 1999

    È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale ulteriore fonte del diritto alla Retribuzione Professionale Docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione non dimostra l'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria mediante la sola produzione di un decreto di liquidazione o mediante l'affermazione che la somma è in corso di liquidazione: occorre la prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute, inclusi gli accessori eventualmente riconosciuti dal titolo esecutivo.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e persistendo l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'ufficio amministrativo competente, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per l'adempimento decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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