Cassazione Penale, Sentenza n. 16509/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sentenza del G.U.P. di Foggia di condanna per rapina aggravata, ricettazione aggravata e incendio aggravato. Colucci deduce nullità della sentenza per omessa o meramente apparente motivazione (art. 546 e art. 125 c.p.p.) e censura l'eccessiva valutazione probatoria dei rilievi dattiloscopici sostenendo che tali rilievi, da soli, non possono costituire prova di colpevolezza senza riscontri. Perekhodko contesta la valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.), affermando che i rilievi dattiloscopici sono insufficienti e che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni della persona offesa circa l'accento parlato dai rapinatori (sostendo che la vittima avrebbe indicato un accento foggiano, incompatibile con la nazionalità ucraina del ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati e meramente reiterativi delle questioni di merito già decise dalla Corte di appello. Ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui rilievi dattiloscopici possono costituire prova idonea da soli quando presentino un adeguato numero di punti caratteristici coincidenti (es.: sedici o diciassette punti). Ha inoltre ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato perché la busta rinvenuta fosse riconducibile ai rapinatori e perché le impronte fossero riconducibili ai due imputati, e che non fosse stata fornita dai ricorrenti alcuna spiegazione plausibile o prova contraria. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili ex art. 616 c.p.p.; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i vizi dedotti (violazioni di norme sul giudizio di merito e nullità per omessa motivazione) sono stati valutati come manifestamente infondati o non deducibili in cassazione.
art. 192 c.p.p.
Norma sui criteri di valutazione della prova indiziaria; la Corte interpreta che i rilievi dattiloscopici, se sufficientemente completi (adeguato numero di punti caratteristici), possono costituire prova piena della presenza dell'imputato sul luogo e quindi della sua responsabilità in assenza di prova contraria.
art. 546 c.p.p.
lett. e) e comma 1 richiamati dai ricorrenti
Riguarda la motivazione della sentenza e le nullità per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse mancante né meramente apparente, avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato il collegamento probatorio.
art. 125 c.p.p.
Richiesto dai ricorrenti come parametro per l'adeguatezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti di motivazione richiesti fossero soddisfatti.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi e disporre le relative sanzioni processuali.
decreto-legge n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso nell'ambito delle disposizioni emergenziali; la trattazione si è svolta ai sensi di tale disciplina.
Massime di principio
- Rilievi dattiloscopici possono costituire, da soli, prova idonea della presenza dell'imputato sul luogo del reato quando l'esame evidenzi un numero significativo di punti caratteristici coincidenti (es. 16-17) e non venga fornita una plausibile spiegazione alternativa.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione delle prove: è limitata a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione; i motivi che propongono una diversa valutazione delle emergenze istruttorie sono, di regola, inammissibili.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo in presenza di specifiche condizioni (es. doppia conforme o macroscopica incongruenza tra motivazione e compendio probatorio) e non quando si proponga una semplice lettura alternativa degli elementi probatori.
- Le doglianze per presunta omessa o meramente apparente motivazione richiedono la dimostrazione della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione stessa; una motivazione articolata che collega prove e conclusioni è generalmente sufficiente.
- Chi impugna in cassazione deve formulare censure di diritto chiare e non limitarsi a riproporre questioni di fatto o valutazioni alternative: altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.
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