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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25551/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di parziale riforma del Tribunale di Rimini: si contestano vizi di motivazione (artt. 192 e 546 c.p.p.) per omessa valutazione delle censure sull'elemento degli artifici e raggiri, travisamento delle prove documentali e dichiarative, mancata considerazione del difetto di profitto e della configurabilità dell'ipotesi tentata (art. 640 c.p.), censura del diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 165 c.p.) e del rigetto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi reiterativi, generici e manifestamente infondati. Ha confermato che entrambe le decisioni di merito hanno correttamente valorizzato la promessa di assunzione e l'obbligo di rimborso integrale come elemento decettivo, che le somme incassate eccedevano i costi e furono trattenute senza giustificazione, e che i pagamenti erano stati effettuati (consumazione del reato anche il 15 gennaio 2018). Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale per il pericolo di reiterazione (attività proseguita nonostante l'intervento della p.g.) e ha escluso la particolare tenuità per l'abitualità e la serialità dell'attività criminosa. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione e alla necessità di specificità delle censure: la Corte ha ritenuto i rilievi del ricorrente generici e non idonei a dimostrare un errore decisivo.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per i vizi della motivazione in sede di appello; la Corte ha ritenuto che non sussistessero lacune tali da inficiare il giudizio di merito.

  • art. 640 c.p.

    Fondamento della contestazione per truffa: la promessa di assunzione e l'obbligo di rimborso integrale hanno formato l'elemento decettivo e, dato che i pagamenti erano stati effettuati, il reato è stato ritenuto consumato.

  • art. 163 c.p.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena: il rigetto è stato ritenuto giustificato dalla valutazione del pericolo di reiterazione.

  • art. 165 c.p.

    Richiamata insieme all'art. 163 c.p. nell'ambito del diniego del beneficio della sospensione condizionale per motivi di pericolosità e reiterazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso l'applicabilità per la serialità e l'abitualità della condotta e per il calcolo delle somme contestate.

  • art. 616, comma 3, c.p.p.

    Prevede, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'uso della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in casi di ricorsi dolosamente o colposamente infondati.

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e dimostrare l'esistenza di un errore decisivo: la mera richiesta di diversa valutazione delle prove è spesso insufficiente.
  • Se le vittime hanno già corrisposto le somme richieste, la truffa può considerarsi consumata anche se l'intervento della polizia interrompe l'attività criminosa.
  • Una promessa di futura assunzione che induce al pagamento e si rivela insussistente integra l'elemento decettivo della truffa quando è provata documentalmente o per indagini.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata se sussistono elementi concreti di pericolo di reiterazione, specie se l'attività delittuosa è proseguita dopo l'intervento degli organi investigativi.
  • La particolare tenuità del fatto non si applica quando è dimostrata l'abitualità o la serialità della condotta e la rilevanza economica complessiva della condotta stessa.
  • Ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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