Cassazione Civile, Sentenza n. 16728/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente impugna la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso avviso di accertamento per presunta fittizietà di fatture e recupero IVA 2009. La censura principale era che mancava in atti la prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) relativa alla notifica per posta dell'avviso di accertamento, e quindi non poteva dirsi perfezionata la notifica con la modalità prevista per gli "irreperibili"; la ricorrente invocava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di irreperibilità, per provare la notifica mediante servizio postale è necessario produrre in giudizio la CAD e l'avviso di ricevimento, non essendo sufficiente la sola prova di spedizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dagli atti risultavano prodotti due avvisi di ricevimento relativi a raccomandate cui si riferivano le notifiche contestate; la ricorrente non ha contestato questa acquisizione probatoria in sede di legittimità, pertanto il motivo è stato ritenuto generico e il gravame inammissibile. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (euro 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito) e si è fatto riferimento all'obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
La Corte richiama l'art. 8 in tema di notifiche a mezzo posta con il rito degli irreperibili: quando l'atto non venga consegnato direttamente, la prova del perfezionamento tramite servizio postale richiede la produzione in giudizio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e dell'avviso di ricevimento; la sola prova della spedizione non è sufficiente
d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2
Richiamato dall'Ufficio per eccepire la tardività del ricorso rispetto ai termini previsti; la questione praticata concerne il punto di partenza del termine utile per proporre il ricorso dopo la notifica dell'avviso di accertamento
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4
Norma richiamata in relazione alle formalità e agli effetti della notifica degli atti impositivi; evocata nel motivo di impugnazione insieme ad altre disposizioni sulle notifiche e i termini
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), nn. 1 e 5
La ricorrente ha motivato il ricorso per cassazione facendo riferimento agli specifici vizî di diritto previsti dall'art. 360 (errata interpretazione o violazione di norme, e/o errata valutazione di fatti decisivi), censurando la valutazione della prova della notifica operata dalla CTR
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater
Norme richiamate in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato supplementare in caso di soccombenza e alle modalità di liquidazione delle spese processuali
Giurisprudenza: Sez. Unite, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021
La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data esclusivamente attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione
La Corte conferma l'orientamento di legittimità secondo cui, nelle notifiche postali con esito di irreperibilità, l'Amministrazione deve dimostrare la CAD e l'avviso di ricevimento; tuttavia, se tali documenti risultano in atti e non vengono contestati dal contribuente, la censura sulla regolarità della notifica è priva di efficacia
Massime di principio
- In caso di notifica a mezzo posta con esito di irreperibilità, l'Amministrazione deve produrre in giudizio la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e l'avviso di ricevimento: la sola prova di spedizione non è sufficiente a dimostrare la validità della notifica
- Se dagli atti processuali risultano prodotti gli avvisi di ricevimento o la CAD, il contribuente ha l'onere di contestarne specificamente la veridicità o la rilevanza probatoria in grado di rivolgere l'esito del giudizio; l'assenza di contestazione rende inammissibile per difetto di specificità la doglianza in Cassazione
- La proposizione di una istanza di accertamento con adesione non sospende automaticamente i termini per impugnare l'atto, pertanto è fondamentale verificare le scadenze previste dalla normativa (es. d.lgs. n.218/1997 art.6) e conservare documentazione che dimostri tempi e modalità di notifica
- In sede di impugnazione, i motivi di cassazione devono essere formulati con sufficiente specificità circa i fatti decisivi e le norme cui si deduce la violazione; argomentazioni generiche o non confrontate con gli elementi di fatto acquisiti in primo e secondo grado rischiano l'inammissibilità
- Quando si contesta la regolarità di una notifica postale, oltre a richiedere la produzione di CAD e avviso di ricevimento, è utile acquisire qualsiasi documentazione che provi il mancato ritiro o il rifiuto, e segnalare tempestivamente eventuali errori materiali nelle ricevute
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