Sentenza del 28/01/2022 n. 2714 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.D. impugnava gli avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni 2007 e 2008 sostenendo di non essere soggetto passivo IRAP perché la sua attività non si svolgeva avvalendosi di una "autonoma organizzazione". L'Ufficio aveva invece ritenuto sussistente un'organizzazione riconducibile al contribuente basandosi su due sedi (studio principale e studio-laboratorio di 300 mq con ristrutturazione da circa 1 milione di euro) e sull'utilizzo di una società (Showlab s.r.l.) per prestazioni di assistenza e consulenza all'allestimento degli spettacoli. Le decisioni di primo grado e d'appello avevano confermato l'accertamento ritenendo che i beni strumentali e le collaborazioni indicassero un'organizzazione autonoma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la motivazione del giudice d'appello non ha adeguatamente applicato i principi di diritto in tema di soggettività passiva IRAP per i professionisti/artisti: non è stata svolta una valutazione sufficiente sulla strumentalità degli investimenti (se eccedessero il minimo necessario) né un'analisi della natura, struttura e funzione del rapporto con la Showlab s.r.l. (se si trattasse di mera agevolazione delle modalità di lavoro o di una vera direzione/organizzazione affidata al contribuente). Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi indicati; spese di giudizio di legittimità a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Definisce il presupposto IRAP come l'esercizio abituale di una attività 'autonomamente organizzata' e estende l'imposta alle persone fisiche esercenti arti e professioni; la Corte richiede che l'autonoma organizzazione sia valutata considerando la responsabilità organizzativa, l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo e l'uso non occasionale di lavoro altrui.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamate dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'imposizione; la Corte verifica la corretta applicazione dei principi costituzionali nel riconoscimento della soggettività passiva IRAP.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Motivazione del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione della legge; invocato per censurare l'errata applicazione delle norme tributarie da parte del giudice di merito.
Corte Costituzionale, sent. 21 maggio 2001, n. 156
Ha chiarito che l'IRAP incide su un 'quid pluris' rappresentato dalla struttura organizzativa che potenzia la capacità produttiva del professionista; tale nozione non è legata a limiti quantitativi ma a un giudizio di idoneità dell'organizzazione.
Cassazione - Sezioni Unite, sent. 10 maggio 2016, n. 9451
Ha delimitato il requisito dell'autonoma organizzazione: non sussiste quando i beni strumentali sono entro il minimo indispensabile e quando l'uso di lavoro altrui non eccede l'impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive.
Massime di principio
- Presupposti IRAP per i professionisti: occorre valutare la responsabilità dell'organizzazione a carico del professionista, l'impiego di beni strumentali eccedentI rispetto al minimo indispensabile e l'uso non occasionale di lavoro altrui.
- Per le attività artistiche sussiste una presunzione che il professionista si avvalga principalmente delle proprie capacità; redditi elevati o ingenti investimenti da soli non bastano a dimostrare l'esistenza di una 'autonoma organizzazione'.
- La semplice collaborazione con agenti, società organizzatrici o sponsor non prova di per sé una organizzazione autonoma: è necessaria un'analisi della natura, struttura e funzione del rapporto (se è mera agevolazione o se implica direzione/organizzazione affidata al professionista).
- La valutazione dell'idoneità dei beni strumentali deve essere comparata alle esigenze effettive dell'attività (strumentalità), non limitandosi alla mera entità dell'investimento o alla superficie dei locali.
- L'onere di prova sulla sussistenza di fatti contrari alla presunzione spetta al contribuente: però il giudice di merito deve motivare compiutamente l'accertamento fattuale; la Corte di legittimità controlla la corretta applicazione dei principi di diritto e la motivazione, non riesamina i fatti in sede di merito.
- In caso di contestazione IRAP per artisti, gli uffici e i giudici devono documentare e motivare puntualmente perché determinate collaborazioni o investimenti concretizzino l'autonoma organizzazione e non una mera agevolazione delle modalità di esercizio dell'arte.
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